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Credito di imposta per l’acquisto di energia e gas – Quando possono fruirne le onlus?

A cura della Commissione fiscale di Uneba nazionale

UTILIZZO DEL CREDITO DI IMPOSTA GAS/ENERGIA (enti considerati come imprese)

Sul tema dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale è intervenuta la circolare 36/E del 29 novembre 2022 dell’Agenzia dell’Entrate

A pagina 8 della circolare, c’è il richiamo agli enti non commerciali e alle Onlus (limitatamente alla parte commerciale) e riguarda il credito di imposta del 3° e 4° trimestre 2022.

Il  metodo di conteggio del credito di imposta è disciplinato nella circolare: è sempre in proporzione percentuale sulla differenza di aumento di costo sostenuto (di almeno il 30 per cento) incrementale rispetto al pari trimestre dell’anno 2019.

Si ritiene che per le onlus operative nei settori dell’assistenza socio sanitaria (solidarietà sociale immanente) siano presenti criticità nella fruizione del  presente credito di imposta.

L’interpello 522/22 è chiaro e conferma tale impostazione richiamando l’art.150 del Tuir.

Inoltre l’associato Uneba Lombardia Fondazione Mazzali ha promosso un secondo interpello all’Agenzia delle Entrate che ribadisce che le attività istituzionali sono escluse dall’area della commercialità diniegando, pertanto, la fruizione del credito di imposta come sopra disciplinato. Si tratta della risposta 586/2022 dell’Agenzia delle Entrate.

Per i crediti di imposta i riferimenti normativi sono il decreto legge Aiuti Ter, convertito dalla legge 175/2022 e il decreto legge Aiuti Quater 176/2022.

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