La circolare 1/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sugli obblighi a carico di imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, ma anche imprese committenti, per gli appalti di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro, ai sensi dell’articolo 17-bis D.Lgs 241/1997, diretto, come ricorda la circolare, “a contrastare l’omesso o insufficiente versamento, anche mediante l’indebita compensazione, di ritenute fiscali , nonché l’utilizzo della compensazione per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi obbligatori”. L’articolo 17-bis è stato introdotto dal Decreto Fiscale 2019 (legge 157/2019).
Come ricorda l’Agenzia, se ci sono le condizioni dell’articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997, le imprese appaltatrici devono versare le ritenute (Irpef e relative addizionali) sui redditi di lavoro dipendente (e assimilati) dei lavoratori impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio, senza poterle compensare nel modello F24. Tuttavia sono esclusi dall’ambito di applicazione del comma 1 dell’articolo 17-bis gli enti non commerciali (enti pubblici, associazioni, trust ecc.) limitatamente all’attività istituzionale di natura non commerciale svolta.
Si ricorda che è sempre possibile disapplicare la disciplina, anche in presenza delle condizioni prescritte dall’articolo 17-bis D.Lgs 241/1997, se l’impresa appaltatrice, affidataria e subappaltatrice ottiene dall’Amministrazione finanziaria il certificato di affidabilità fiscale, da trasmettere alla società committente e della validità di 4 mesi.
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