Il caso affrontato è quello di un immobile da ristrutturare che è stato estromesso dall’attività commerciale svolta dall’ente mediante pagamento dell’imposta sostitutiva ex art. 9, comma 2 del D.Lgs. 460/1997, ed eliminazione dal libro degli inventari. Tale immobile risulta quindi estraneo alla sfera imprenditoriale.
La risoluzione precisa che il contributo pubblico, in quanto relativo al patrimonio privato/istituzionale dell’ente, anche se destinato allo svolgimento di un’attività commerciale (nel caso esaminato l’immobile è sede di una comunità educativo-assistenziale), non concorre alla formazione del reddito d’impresa come sopravvenienza attiva.
Per contro, le spese per il risanamento e la ristrutturazione dell’immobile sono indeducibili dal reddito d’impresa.
No comment yet, add your voice below!