E’ pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2011 il decreto del presidente del consiglio dei ministri n. 277 del 23 dicembre 2010, con il regolamento per la concessione dei contributi in favore di aziende o enti che applichino accordi contrattuali che prevedono azioni positive per la flessibilità di orario.
E’ l’ articolo 9 della legge 53/2000 sul sostegno a maternità e paternità a prevedere tanto i contributi quando la necessità di un regolamento che definisca criteri e modalità per la loro concessione.
Come chiarisce il decreto, i progetti che aziende e altri datori di lavoro privati “non esercenti attivita’ di impresa, a condizione che risultino iscritti in pubblici registri” possono presentare devono durare al massimo 24 mesi e prevedere, in coerenza con la legge 53, almeno una di queste azioni:
- progetti per consentire al lavoratore-genitore di bambino fino a 8 anni (12 se figlio adottivo) flessibilità degli orari e dell’organizzazione del lavoro
- formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo
- progetti che “anche attraverso l’attivazione di reti tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di conciliazione tra vita professionale e vita familiare delle lavoratrici e dei lavoratori”.
Il regolamento spiega quando presentare domanda, chi valuta i progetti e in base a quali criteri.
Per accedere ai finanziamenti, l’accordo contrattuale è presupposto indispensabile. Questo accordo, spiega l’articolo 6 del decreto, può essere l’accordo con i sindacati firmatari del ccnl applicato, un accordo di secondo livello con le rappresentanze sindacali aziendali o unitarie, oppure accordi territoriali, intese definite da enti bilaterali o organismi paritetici territoriali. Infine, in realtà con meno di 15 dipendenti, può essere sufficiente anche il semplice accordo datore-lavoratore.
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