L’articolo 38 del contratto Uneba prevede che in caso di assegnazione temporanea a mansioni superiori (per la quale non viene riconosciuto il livello di inquadramento, bensì viene riconosciuta la retribuzione del livello corrispondente alla mansione svolta) la mansione diviene definitivamente assegnata (pertanto con riconoscimento anche del relativo livello di inquadramento) dopo un periodo superiore a 3 mesi.
Il quesito è questo: per l’assegnazione definitiva è sufficiente che la mansione venga per 3 mesi anche frazionati o questa va applicata solo se la mansione superiore viene assegnata per più di 3 mesi consecutivi?
Nel caso, invece, in cui la mansione superiore avvenga per sostituzione di personale assente non ci sono limiti temporali?
Questo il quesito posto ad Uneba Veneto da un’ente associato.
Mettiamo a disposizione nella parte riservata la risposta.
No comment yet, add your voice below!