Uneba Piemonte ha provveduto, nei termini di legge, ad inoltrare alla Direzione territoriale del lavoro di Torino la dichiarazione di conformità, ai sensi dell’art. 5 del DM del 25 marzo 2016, del Contratto integrativo collettivo regionale di lavoro del 27/08/2015 alle disposizioni di cui all’art. 1, commi 182-189, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) e del decreto ministeriale del 25/03/2016.
I commi 182-189 sono quelli che stabiliscono le regole per la detassazione, cioè per applicare l’imposta del 10%, al posto di Irpef e addizionali, ai premi di risultato. (Qui per l’approfondimento Uneba con tutti i dettagli)
Il decreto ministeriale, previsto dalla legge di stabilità stessa, fissa le modalità di attuazione della detassazione. Questo decreto è entrato in vigore il 14 maggio 2016.
Grazie all’inoltro della dichiarazione di conformità del Contratto regionale, gli enti Uneba Piemonte possono applicare la detassazione.
Pertanto:
- le strutture che hanno già provveduto all’erogazione del premio di risultato possono applicare la detassazione con la prima retribuzione utile
- le strutture che non hanno ancora erogato il premio possono applicare l’imposta sostitutiva nel periodo di paga in cui il premio stesso viene erogato
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