Scade il 31 dicembre 2022 l’obbligo di nomina del consulente ADR (ADR= normativa che regolamenta il trasporto di merci e rifiuti pericolosi su strada pubblica) per tutte le imprese o strutture che effettuano spedizioni di merci pericolose.

Le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali che si configurano con il ruolo di “speditori” di merci pericolose sono soggetti all’obbligo di designare e nominare formalmente un consulente ADR.

Lo “speditore” è l’operatore/ impresa che spedisce merci pericolose per conto proprio o per conto terzi. Lo speditore ha l’obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni dell’ADR e dunque sostanzialmente in campo ambientale lo “speditore” coincide con il “produttore di rifiuti”.

La disposizione, introdotta nel 2018, ha avuto un periodo transitorio di 4 anni,  in scadenza il 31.12.2022

Dunque, secondo quanto previsto dalla circolare ministeriale N. A26 del 14.11.2000, le strutture che producono rifiuti pericolosi trasportati senza possibilità di esenzione parziale dalla nomina ADR sono obbligate alla nomina di un consulente.

Si consiglia di valutare i casi di esenzione per singola struttura ( indicati nella normativa ADR. Vedi anche nota MIT 40141 del 21.12.2022).

La nomina costituisce un atto ufficiale e, pertanto, deve avere forma scritta ed essere comunicata entro quindici giorni alla Motorizzazione Civile della Provincia in cui ha sede l’impresa.

La nomina del Consulente per la sicurezza merci pericolose deve avvenire entro il 31 dicembre 2022. Il mancato rispetto di quanto previsto per legge, in base all’art.12 del D.Lgs. 35/2010, può comportare una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000€ a 36.000€.

Massimo Scarpetta – Consigliere nazionale Uneba