I genitori adottivi e i genitori affidatari hanno diritto alle stesse condizioni dei genitori naturali per congedi di maternità, di paternità e parentali. Indipendentemente dall’età del bambino adottato o preso in affido.
La norma è stata introdotta dalla Finanziaria 2008; la circolare dell’Inps del 4 febbraio 2008 ha chiarito le modalità di fruizione dei congedi.
Qui il testo della circolare
In sintesi:
Chi adotta un bambino ha diritto a un congedo di cinque mesi a partire dall’ingresso del bambino nel nucleo familiare; in caso di adozione internazionale, è possibile fruire del congedo anche in anticipo, durante il periodo di permanenza all’estero necessario in questi casi.
Chi prende un bambino in affido ha diritto ad un congedo di tre mesi, di cui puo’ fruire entro cinque mesi dall’inizio dell’affido.
Di questi congedi può fruire la madre oppure il padre.
I genitori adottivi o affidatari possono usufruire del congedo parentale (lo stesso dei genitori naturali) entro otto anni dall’ingresso del minore adottato o in affido nella famiglia, oppure fino alla maggiore età del bambino se questa viene raggiunta prima.
Le nuove disposizioni si applicano sia per i minori adottati dall’1 gennaio 2008 sia per quelli adottati nel 2007, purché tuttavia si richieda il congedo entro i cinque mesi dall’inizio dell’adozione o dell’affido.
Approfondimento:il ddl per il riordino dei congedi di maternità e parentali
1 Comment
Salve borrei sapere, oltre ai 5 mesi di congedo di maternita’, a cos’altro si ha diritto, anche con retribuzione ridotta, nel caso in cui si adotti un bambino (indipendentemente dalla sua eta’)