Non è detto che se un anziano ricoverato in Rsa ha l’Alzheimer, allora automaticamente la famiglia non debba pagare nulla e tutta la spesa sia a carico del Sistema Sanitario Nazionale.
Dice la recente giurisprudenza che si deve verificare caso per caso. Dipende infatti dalla forma della patologia dell’anziano e dalla natura delle prestazioni erogate.
Seppur semplificato, è questo il principio affermato dalla Corte d’Appello di Brescia nella sua sentenza del 1 luglio 2026 con cui ha respinto l’appello dell’erede di un’anziana nei confronti della sentenza di primo grado, nel caso che la opponeva alla Fondazione associata Uneba che aveva accolto l’anziana.
A segnalare la sentenza è la Commissione Giuridica di Uneba nazionale.
La Corte d’Appello di Brescia ha respinto la richiesta dell’erede che chiedeva alla Rsa di restituirle quanto pagato per la quota sociale della retta.
Nella sentenza la Corte d’Appello ha spiegato che, dato che la diagnosi dell’anziana era di “demenza di Alzheimer con recente crisi epilettica e con parkinsonismo” le prestazioni che la Rsa le prestava non erano “assistenza ad elevata integrazione sanitaria” bensì “lungoassistenza sociosanitaria”.
Nel caso di “assistenza ad elevata integrazione sanitaria” si sarebbe potuto effettivamente prevedere la gratuità della prestazione, sul presupposto che ne conseguirebbe comunque l’ inappropriatezza del ricovero.
Per la lungoassistenza invece, scrive la Corte d’Appello di Brescia, si applica il regime ordinario di compartecipazione: quota sanitaria a carico del Sistema Sanitario Nazionale, quota sociale a carico dell’assistito.
A fare la differenza, nella valutazione della Corte d’Appello, è il fatto che nel caso concreto della signora, si trattasse di patologia cronico-degenerativa, non responsiva ai trattamenti farmacologici specifici, non suscettibile di recupero riabilitativo e priva di profili di acuzie clinica.
Le attività prestate dalla Rsa all’anziana risultavano incentrate soprattutto su igiene personale, supporto alimentare, prevenzione dei decubiti, prevenzione delle cadute, vigilanza e assistenza continuativa alla persona e garanzia della piena aderenza terapeutica di mantenimento.
Perché la sentenza è rilevante?
1. perché è una sentenza di appello, quindi più significativa di una di primo grado
2. perché conferma che, a specifiche condizioni, il ricovero di un malato di Alzheimer in RSA è compatibile con il regime della compartecipazione, cioè del pagamento da parte del’assistito della quota sociale della retta
3. perché non contesta quanto espresso dalla Corte di Cassazione in materia di retta Rsa, bensì lo interpreta
Ma serve comunque una legge
Uneba conferma la sua pressante richiesta di un intervento legislativo di chiarimento sulla normativa relativa alla competenza della retta per malati di Alzheimer o altre patologie degenerative accolti in struttura residenziale e ribadisce la necessità di avere certezze sul pagamento delle prestazioni che gli enti, tramite i professionisti, offrono ogni giorno. Senza questo intervento, il futuro dell’accoglienza residenziale dei malati di Alzheimer è a rischio.
