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Compartecipazione disabili – Tar del Veneto accetta il principio, contesta applicazione

Il Tar del Veneto ha parzialmente accolto la richiesta di un gruppo di famiglie, raccolte in alcune associazioni, che si oppongono al contributo richiesto agli utenti dei centri educativi occupazionali diurni (ceod) per persone con disabilità nella Ulss 9 di Treviso in Veneto: 30 euro mensili alla famiglia del disabile ospite del Ceod che percepisce l’assegno di invalidità e 90 euro a chi invece gode anche dell’indennità di accompagnamento. Il contributo è stabilito dal regolamento sulla gestione dei centri diurni per disabili.

A essere contestato non è il regolamento in sé, né i 30 o 90 euro: questa somma è stata giudicata “non eccessiva o sproporzionata, benchè non trascurabile” dal Tar nella sua sentenza

Il tribunale ha invece che la soglia di reddito fissata per l’esenzione dal pagamento, 7592 euro, è troppo bassa. L’articolo del regolamento che fissa questa soglia è stato quindi dichiarato illegittimo.

“L’irragionevolezza è dovuta al fatto che non si tiene conto delle concrete condizioni di vita di una famiglia che accolga al suo interno una persona svantaggiata – si legge nella sentenza – In particolare del fatto che costituisce fatto notorio la circostanza secondo cui le famiglie dei disabili sono, in maggioranza, famiglie monoreddito, nelle quali le difficoltà economiche sono avvertite in modo speciale in quanto uno dei due coniugi rinuncia al lavoro, e al reddito, per poter assistere il proprio figlio non autosufficiente”

Si dichiarano di fatto soddisfatti della sentenza sia i ricorrenti che la stessa Ulss, che si dice pronta a discutere sulla soglia di esenzione da applicare.

Secondo la legge regionale 30/09 che istituisce in Veneto il Fondo per la non autosufficienza “non è prevista alcuna compartecipazione alla spesa per le prestazioni a carattere semiresidenziale erogate presso i centri diurni a favore dei soggetti disabili”.

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