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Comodato di veicoli aziendali ed obbligo di comunicazione

Con la circolare 27 ottobre 2014, n. 23743, la Direzione Generale della Motorizzazione ha fornito chiarimenti in merito all’intestazione temporanea dei veicoli aziendali. Si riferisce in particolare all’obbligo di comunicare il trasferimento della disponibilità del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni a un soggetto diverso dall’intestatario della carta di circolazione, che vige dal 3 novembre 2014.

Ecco alcuni dei chiarimenti della circolare 237423

I 30 giorni di cui sopra devono essere “naturali e consecutivi”.

L’obbligo scatta per gli atti stipulati dal 3 novembre 2014.

La comunicazione sul trasferimento di disponibilità va fatta entro 30 giorni.

Le regole riguardano le auto in disponibilità a dipendenti, ma anche a soci, collaboratori o amministratori.

L’annotazione dell’intestazione temporanea riguarda solo i casi di uso esclusivo e personale del veicolo da parte dell’utilizzatore.

Non è possibile un’intestazione contemporanea a più utilizzatori.

Le regole si applicano al comodato gratuito di veicoli aziendali per uso solo privato: sono esclusi i casi in cui l’assegnazione del veicolo è un fringe benefit o in cui c’è un utilizzo promiscuo (es. anche nel tempo libero) del veicolo.

Alla scadenza del comodato di veicoli aziendali non occorre effettuare alcuna comunicazione, che invece è necessaria in caso di cessazione anticipata del comodato senza che di lì a 30 giorni il veicolo non venga posto nella disponibilità di un nuovo comodatario.

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