Ad alcune condizioni, un ente può assumere di nuovo un lavoratore senza fargli una nuova visita preventiva.
Come segnala Uneba Veneto, la Commissione ministeriale in materia di sicurezza sul lavoro, con la risposta all’interpello n. 8 del 24 ottobre 2013, ha infatti precisato che, nel caso di assunzioni successive dello stesso lavoratore, qualora questi sia impiegato in mansioni che lo espongono allo stesso rischio, nel corso del periodo di validità della visita preventiva periodica di cui all’art. 41, comma 2, lett. b), del d.Lgs. 81/2008 e comunque, per un periodo non superiore ad un anno, il datore di lavoro non è tenuto ad effettuare una nuova visita preventiva, in quanto la situazione sanitaria del lavoratore risulta conosciuta dal medico competente.
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