L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione del 19.11.2014 nr. 102/E ha esteso l’obbligo della tracciabilità per le somme superiori a euro 516,46 a tutti gli enti non commerciali che applicano il regime forfettario ex legge 398/91.
L’obbligo ex art. 25, comma 5, legge 133/99 di effettuare i pagamenti/versamenti di importo superiore a euro 516,46 tramite c/c bancario o postale, carta di debito, bancomat o con altre modalità “idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli” interessa non solo le associazioni / società sportive dilettantistiche, associazioni bandistiche, cori amatoriali, filodrammatiche, associazioni di musica e danza popolare, legalmente costituite senza fini di lucro ma tutti gli enti destinatari del regime forfetario ex legge n. 398/91, comprese quindi le associazioni senza fini di lucro e le pro loco.
Il mancato rispetto di tale obbligo determina la decadenza dal predetto regime con conseguente applicazione del regime ordinario “dal mese successivo a quello in cui sono venuti meno i requisiti”
Donatello Ferrari
1 Comment
l’inserto “non profit” su Avvenir di mercoledi u.s. parla di esenzione dalla tracciabilità di alcune onlus, però semza chiarezza. Potete tornare sul tema cercando di precisare chi sarebbe esentato? grazie