Come segnala Mondo Cattolico Napoli, la Corte di Cassazione, con ordinanza 11072 del 19 maggio 2011, ha stabilito che le onlus che gestiscono case di riposo hanno diritto alle agevolazioni tributarie (che spettano alle onlus) anche se gli ospiti delle strutture corrispondono la retta.
Questo perché vengono perseguite, comunque, finalità di solidarietà sociale a favore di “persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche economiche, sociali e familiari”. Perseguire esclusivamente fini di solidarietà sociale è condizione per avere la qualifica di onlus e quindi godere delle relative agevolazioni, come chiarisce il decreto legislativo 460/97 all’articolo 10.
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