Con la decisione 03235 2019, il Consiglio di Stato si è espresso per escludere il potere regolatorio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in tema di servizi sociali; le sue “linee guida non vincolanti” sono ammesse solo in relazione alle procedure di affidamento o esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, come evidenzia anche il Sole 24 Ore. Ma l’articolo evidenzia pure che “restano ampi margini di incertezza per gli enti locali in merito alle corrette procedure da seguire per l’affidamento dei servizi secondo le disposizione del Codice del Terzo Settore“.
Il commento di Maurizio Giordano, presidente onorario Uneba e componente del Consiglio nazionale del Terzo Settore
Il problema affrontato dal Consiglio di Stato con la decisione n.3235/2019 riguarda le Linee Guida dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) nella parte in cui si stabilisce che il codice dei contratti pubblici si applichi nella sua totalità anche alle concessioni sociali, cioè alle convenzioni, alle autorizzazioni, accreditamenti, co-programmazione, co-progettazione. Tale indirizzo avrebbe fortemente condizionato tutti i rapporti tra gli enti di terzo settore e la pubblica amministrazione.
Il Consiglio di Stato si è basato sulle modifiche introdotte dal d.l. n. 32/2019 come convertito dalla l. n. 55/2019, che ha ridotto le materie sulle quali può incidere la regolazione vincolante dell’ANAC, che deve limitarsi alle sole ipotesi in cui sia espressamente previsto dal Codice dei Contratti Pubblici.
L’ANAC, secondo il parere espresso dal Consiglio di Stato, può, invece, disporre solo con esclusivo riferimento alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e dell’esecuzione degli stessi. Conseguentemente, il Consiglio ha restituito all’ANAC lo schema di Linee Guida, ad esso sottoposto, invitandola a riconsiderarlo “con riferimento alle norme e agli istituti disciplinati dal Codice del Terzo Settore che non possono rientrare nel campo di operatività delle linee guida non vincolanti”.
E’ una decisione importante perché ne deriva il divieto per l’ANAC di introdurre mediante Linee Guida una disciplina più restrittiva per le concessioni per servizi sociali, come si verificherebbe dall’applicazione di tutta la disciplina prevista in generale per le concessioni dalla Parte III del Codice dei contratti pubblici, con ciò violando, tra l’altro, la direttiva europea 2014/23/UE.
Il parere del Consiglio di Stato riguarda, quindi la vecchia questione della applicabilità ai servizi sociali della disciplina del Codice dei contratti pubblici e del rapporto tra la normativa in tema di appalti e concessioni pubbliche e il Codice del Terzo Settore.
In proposito esso afferma che le Linee guida dell’ANAC non possono riguardare la disciplina degli istituti del Codice del Terzo Settore che non rientrano nell’alveo del Codice dei contratti pubblici e che comunque non può essere introdotta una normativa contenente livelli di regolazione superiori a quelli richiesti dalle direttive dell’Unione Europea.
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