Con messaggio 14480 del 28 maggio 2010 l’Inps ha chiarito le modalità in base alla quale ha diritto ai permessi ex legge 104/92 chi si assenta dal lavoro per accompagnare una persona disabile grave, ricoverata in una struttura, a visite specialistiche o terapie presso un’altra struttura.
Il Ministero del lavoro, ricorda l’Inps, con nota n. 13, prot. n. 25/I/0002602 del 20 febbraio 2009 aveva chiarito che “la circostanza che il disabile debba recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie interrompe effettivamente il tempo pieno del ricovero e determina il necessario affidamento del disabile all’assistenza del familiare il quale, ricorrendo dunque gli altri presupposti di legge, avrà diritto alla fruizione dei permessi”. Tuttavia, ribadiva il Ministero, “l’interessato sarà comunque tenuto alla presentazione di apposita documentazione rilasciata dalla struttura competente che attesti le visite o le terapie effettuate”.
Ma quale documentazione, esattamente?
L’Inps entra nel dettaglio con il messaggio 144480 e chiarisce la procedura. Spiegando anzitutto che il lavoratore ”dovrà regolarmente proporre domanda prima del godimento (dei permessi)” Se il Centro medico legale darà il suo benestare; a quel punto l’ufficio competente potrà rilasciare apposita autorizzazione per il datore di lavoro.
Inoltre, spiega l’Inps, “qualora i documenti presentati non vengano ritenuti validi per il riconoscimento del beneficio (…) il lavoratore potrà assentarsi dal lavoro ad altro titolo e solo ex- post l’assenza potrà essere eventualmente convertita, secondo le modalità vigenti nei singoli contratti di lavoro, in ‘permesso ex art. 33 c.3 della legge 104/92’”.
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