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5 per mille – Non serve più iscriversi ogni anno

L’ente non deve più presentare ogni anno la documentazione per essere ammesso tra i beneficiari del cinque per mille. Chi è iscritto per il 2016 resterà automaticamente iscritto per il 2017, a meno che non perda i requisiti per l’accesso al cinque per mille.
Le rendicontazioni su come l’ente ha utilizzato i fondi del cinque per mille saranno pubblicate online.
Sono due delle novità in materia di semplificazione e trasparenza nel cinque per mille che arrivano dal

Il decreto riporta disposizioni in materia di semplificazione e di efficacia nell’utilizzazione della quota del 5 per mille.
In particolare, si stabilisce che non è più necessario presentare ogni anno la dichiarazione per l’accesso all’elenco dei beneficiari. Gli enti regolarmente iscritti nel 2016, permanendone i requisiti, non dovranno più spedire la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva per gli esercizi successivi.
Entro il 31 marzo di ciascun anno verrà pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’elenco dei beneficiari. Anomalie, variazioni ed errori potranno essere segnalati entro il 20 maggio di ciascun anno con comunicazione da parte del legale rappresentante, ovvero di un suo delegato, alla competente Direzione Regionale delle Entrate. In caso di variazione del legale rappresentante la dichiarazione sostitutiva va ripresentata con l’indicazione della data di nomina.
Entro un anno da quando l’ente riceve l’importo del cinque per mille deve redigere un rendiconto sull’utilizzo delle somme ricevute.
L’ente deve inviare il rendiconto, accompagnato dalla relazione illustrativa, se gli importi percepiti sono uguali o maggiori a  20 mila euro. In caso contrario basta che lo conservi in sede per 10 anni, per esibirlo all’Amministrazione Finanziaria in caso di richiesta.
Le amministrazioni pubbliche che erogano le quote del 5 per mille pubblicheranno sui propri siti l’elenco dei soggetti che le hanno ricevute, con l’indicazione dell’importo e della data di erogazione. Come pure  i rendiconti e le relazioni illustrative inviati dagli enti beneficiari.
Se l’ente beneficiario utilizza il contributo per finalità estranee a quelle istituzionali, gli importi ricevuto dovranno essere restituiti entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento contestativo, rivalutati secondo gli indici Istat e maggiorati degli interessi al tasso legale dalla data di erogazione del contributo.
Donatello Ferrari

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