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UNEBA – FIRMATO IL CONTRATTO

Comunicato ufficiale Uneba

CHIUSO IL NEGOZIATO PER IL RINNOVO DEL QUADRIENNIO DEL CCNL UNEBA

UNEBA E SINDACATI HANNO RAGGIUNTO L’ACCORDO

Lunedì 23 febbraio 2009 è stata siglata a Roma tra Uneba e organizzazioni sindacali l’intesa conclusiva che chiude definitivamente il quadriennio 2006- 2009.

Si ricorda che nel 2008 erano già state erogate, sotto forma di “una tantum”, le somme concordate a titolo di arretrati, nonché un incremento salariale di euro 74 mensili con decorrenza 1 luglio 2008 (per saperne di più).

Nella parte riservata del sito, accessibile ai soli soci Uneba (qui per iscriversi) il testo integrale dell’accordo del 23 febbraio.

Minimi e incrementi

Ecco i dettagli sulla componente economica dell’accordo:

Le prossime erogazioni, come risulta dalle tabelle, avranno decorrenza dall’1.4.2009, dall’1.12.2009 e dall’1.2.2010.

L’incremento complessivo a regime sarà di euro 130,00 mensili lordi riferiti al liv.4/Super, da riparametrare.

L’aumento di febbraio 2010: precisazioni

Relativamente all’ultima tranche, decorrente dall’1.2.2010, è necessario precisare:

  1. La collocazione nel 2010 dell’ultima erogazione non posticipa la scadenza del Ccnl che, comunque, dovrà essere rinnovato a decorrere dall’1.1.2010. Bensì risponde all’esigenza di alleggerire l’onerosità economico/finanziaria degli Enti soprattutto nel 2009, anno che si preannuncia difficile dal punto di vista economico.
  2. La medesima erogazione all’1.2.2010 potrebbe essere differita in epoca successiva, in singole regioni, in relazione a particolari ed oggettive situazioni attinenti a decisioni di politica assistenziale assunte localmente dalle pubbliche Istituzioni, in particolare in materia di convenzioni, quote sanitarie o contribuzioni di qualsiasi natura legate alla gestione ordinaria degli Enti. Il differimento in questione potrà avvenire a seguito di un esame congiunto della situazione, regione per regione, che le parti effettueranno in sede centralizzata a decorrere dal mese di giugno 2009.

******

Oltre all’aspetto salariale, questo accordo del 23 febbraio 2009 raggiunge alcune altre importanti conclusioni.

Ore di riposo giornaliero

Le parti, riconfermando la possibilità di derogare alla “continuità” delle ore di riposo giornaliero a fronte di particolari turnazioni, hanno anche fornito una “interpretazione autentica” della loro volontà riferita al testo del precedente Ccnl 2002-05, contribuendo in tal modo a far fronte ad azioni ispettive che, nel frattempo, avessero interessato alcuni Enti associati in varie zone d’Italia.

Enti Uneba, Ccnl Uneba

Viene anche riconfermato che il Ccnl Uneba è l’unico contratto di lavoro applicabile nelle, e dalle, realtà aderenti all’Uneba del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario (Dpcm 29.11.2001, all. 1- C) ed educativo, con impegno ad assumere coerenti comportamenti sul territorio nazionale, specie in fase di trasformazione degli Enti e quindi di prima introduzione del nostro Ccnl in sostituzione di altri contratti. Ciò rafforzerà l’azione Uneba nel suo obiettivo di diffusione e di sviluppo associativo, anche nelle situazioni ove persistono atteggiamenti ostruzionistici da parte di soggetti sindacali territoriali.

Negoziato travagliato

E’ stato un negoziato lungo e travagliato, anche perché durante il suo iter sono intervenute due situazioni particolari che hanno reso le certezze, i riti e le modalità di approccio da sempre seguite in questi frangenti, sempre più prive di senso e non più perfettamente utilizzabili:

  • da un lato, infatti, l’attuale difficilissima e delicata situazione economica che ha pesato e peserà fortemente sui conti degli enti associati;
  • dall’altro, il negoziato tra governo e parti sociali che ha prodotto un documento sui nuovi “assetti contrattuali”, peraltro non condiviso da tutto il sindacato.

Confronto durante il 2009 per il nuovo contratto

Il prossimo appuntamento Uneba-sindacati dovrà avvenire nel corso dell’anno 2009 per riscrivere l’intero testo contrattuale, onde renderlo più compatibile con le nuove prospettive e quindi più adeguato al futuro incombente.

Chi c’era

All’incontro di Roma del 23 febbraio Uneba era rappresentata dalla delegazione coordinata da Ernesto Burattin e composta da Luciano Conforti, Carlo Alberto Orvietani, Severino Cantamessa, Giampaolo Torre, Angelo Moretti, Orazio Lietti. Valeria Gamba, Francesco Facci, Eddi Frezza, Tiziano Savoncelli e Barbara Gualco. Per i sindacati c’erano Cisl Fp, rappresentata da Daniela Volpato, Luigi Gentili e Marco Bucci; Cisl Fisascat, rappresentata da Giovanni Pirulli, Marco Demurtas e Antonio Imbriani; Cgil Fp, rappresentata da Rossana Dettori, Dario Canali e Gloria Baraldi e Uil Uiltucs, rappresentata da Antonio Vargiu.


61 Commenti presenti

  1. In data 5 aprile 2009 alle 16:21 patrizia ha scritto:

    gentilissima UNEBA sono un tecnico dei servizi sociali, lavoro in una coop soc onlus di roma.
    la mia domanda è: da una coop come la mia che non ha ancora applicato il vecchio contratto come posso pretendere che venga applicato il nuovo ed ottenere gli arretrati? L’osservatorio cosa fa per accertarsi che vengano rispettate le norme contrattuali?
    grazie in anticipo per la gentile risposta che mi fornirà

  2. In data 7 aprile 2009 alle 15:06 bisagno ha scritto:

    @patrizia

    Gentile signora,
    Uneba, come associazione di categoria, non puo’ obbligare alcuno ad applicare il nostro contratto. In questo caso, oltretutto, non sappiamo neppure se la cooperativa presso cui lavora è iscritta a Uneba oppure no.
    L’Osservatorio del Lavoro è un organismo interno a Uneba, che viene coinvolto nelle trattative per il rinnovo del contratto.
    Per verificare il rispetto dei suoi diritti di lavoratore l’interlocutore naturale resta il sindacato. Pur restando Uneba a disposizione per i possibili chiarimenti, anche contattando la sede di Roma per telefono al numero riportato nel sito. Grazie dell’attenzione,
    Uneba

  3. In data 27 aprile 2009 alle 18:43 ASSOCIAZIONE SAN MARCO ha scritto:

    MI OCCUPO DI UN’ASSOCIAZIONE ONLUS PER ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE NELLA REGIONE SICILIA SAREI LIETO SE POTESSI RICEVERE O AVERE INDICAZIONI SU COME AVERE IL TESTO INTEGRALE DEL C.C.N.L. UNEBA

  4. In data 28 aprile 2009 alle 09:16 bisagno ha scritto:

    @associazione san marco: il testo integrale del contratto è in preparazione. saluti. Redazione http://www.uneba.org

  5. In data 13 maggio 2009 alle 16:34 Marco Dané ha scritto:

    Ho letto alcune richieste da parte di operatori sociali del CCNL e anch’io vorrei ricevere il testo integrale del contratto

  6. In data 15 maggio 2009 alle 18:57 michele ha scritto:

    salve, sono un operatore socio sanitario (o.s.s.),
    da pochi giorni ho cominciato a lavorare in una casa di riposo per anziani .
    la ditta che mi deve assumere secondo ccnl è socia uneba.
    vorrei conoscere lo stipendio previsto per la mia figura e le ore lavorative settimanali .
    grazie sin d’ora , distinti saluti, michele.

  7. In data 18 maggio 2009 alle 12:10 bisagno ha scritto:

    @marco danè: il testo del contratto è in preparazione, come puo’ leggere qui
    http://www.uneba.org/uneba-presto-in-stampa-il-testo-del-contratto/
    grazie dell’attenzione
    tommaso bisagno
    redazione http://www.uneba.org

  8. In data 18 maggio 2009 alle 12:11 bisagno ha scritto:

    @michele: tutte le indicazioni su contratto e retribuzioni sono qui http://www.uneba.org/contratto-di-lavoro/
    per dettagli sulla sua figura professionale e sulle ore di lavoro, deve, ovviamente, rivolgersi al suo ente.
    saluti
    tommaso bisagno
    redazione http://www.uneba.org

  9. In data 25 maggio 2009 alle 17:10 virna ha scritto:

    salve, sono un’educatrice di una comunità per minori residenziale quindi con un lavoro a turni. Da questo mese sono stati predisposti turni di lavoro con un riposo di almeno 8 ore che includono anche l’orario notturno di lavoro: per es. il turno che inizia alle 15 finisce alle 22 poi c’è la notte in cui l’educatore resta in Comunità( che viene però considerata riposo) e poi il turno continua dalle 6.00 alle 12.00. E’ corretto tutto ciò, il lavoro notturno può essere considerato riposo? Grazie

  10. In data 27 maggio 2009 alle 12:49 alex ha scritto:

    salve sono un dipendente di una casa alloggio per aids vorrei sapere con precisione come l’azienda puo’,legalmente,gestire la fruizione della banca ore.e’ legale ,senza consenso ,inserire giorni di recupero tra le ferie ?grazie.

  11. In data 31 maggio 2009 alle 12:51 bisagno ha scritto:

    @alex

    Trattandosi di un istituto contrattuale, la Banca Ore è più che legittima.
    Riguardo al suo funzionamento, nella Banca Ore confluiscono:
    1.le Rol residue, senza alcun concordato
    2.i recuperi straordinari, se richiesto o comunque con il consenso del dipendente; in alternativa, monetizzazione immediata
    3. i recuperi festività lavorate, senza concordato (l’Amministrazione può optare per la monetizzazione),ecc.

    Le ferie vengono normalmente conteggiate a parte. Tuttavia l’eventuale inserimento dei residui ferie in Banca Ore non comporta alcun pregiudizio per il dipendente.
    Infatti la Banca Ore è solo un sistema di registrazione di debiti/crediti: come potrebbe un sistema di registrazione incidere sui diritti sostanziali? Non può: anzi ne rafforza la trasparenza, oltre a costituire uno strumento di flessibilità anche a vantaggio dello stesso dipendente, il quale vi attinge “quando ne ha bisogno”.

    Recuperi e ferie, in definitiva, hanno la stessa natura: si tratta di assenze giustificate e retribuite (tenendo conto che vi sono poi assenze giustificate ma non retribuite; per non parlare di assenze né retribuite, né giustificate).
    Segreteria UNEBA

  12. In data 1 giugno 2009 alle 10:32 alex ha scritto:

    caro dott. bisagno la ringrazio della risposta ,vorrei ,per essere in grado di capire bene,portarle un esempio pratico.il mio istituto da qualche tempo ,a mia insaputa ,inserisce regolarmente i giorni di recupero tra i giorni di ferie regolarmente richiesti e goduti,tanto che in busta paga risulta che ad una richiesta,accettata, di giorni 3 di ferie ,questi sono diventati 2 ed 1 viene scalato dalla banca ore.mi chiedo allora:se la banca ore va’ utilizzata “quando ne ho bisogno”,non sarebbe giusto intanto essere messo al corrente di questa politica ?al nostro interno sappiamo che nessuna ora sara’ monetizzata,e siamo concordi nel non volere cio’ visto lo spirito di volontariato che ci anima,ma ho diritto di chiedere di essere io a decidere ,in accordo con l’istituto,quando ho bisogno di un recupero o di un permesso?e’ necessario il mio consenso all’utilizzo della banca ore ?

  13. In data 2 giugno 2009 alle 17:47 virna ha scritto:

    salve, gradirei sapere se in una comunità educativa per minori residenziale, il turno di lavoro può essere di nove ore di seguito. grazie.

  14. In data 3 giugno 2009 alle 09:02 bisagno ha scritto:

    @alex. Le trasmetto la risposta della segreteria di Uneba, da me raccolta, qui di seguito.

    “Continuo a non afferrare la differenza PRATICA tra vedersi conteggiare 3 giorni di ferie (conservando quindi un giorno di recupero) oppure due giorni di ferie ed un giorno di recupero (e quindi conservando un giorno di ferie).
    Sul piano della “fruibilità”, c’è una qualche differenza: la fruizione delle ferie sembra infatti più rigida (art. 55, comma 5, del contratto Uneba: “le ferie potranno essere fruite dalla lavoratrice e dal lavoratore in non più di due periodi nell’arco dell’anno”). Ciò va letto in funzione delle normative CE secondo cui le ferie sono un recupero psico – fisico del lavoro annuale. Quindi potrebbe sussistere, in pura teoria, una qualche volontà dell’Ente di non frazionare le ferie.
    Ma anche in tale ipotesi, fermo restando che in entrambi i casi sono da salvaguare le esigenze di servizio, se l’Ente non ha piacere di formalizzare la singola giornata di ferie, la battezzerà “permesso”, oppure viceversa.
    Cosa cambia per il dipendente? Si tratterà comunque di una assenza retribuita.
    Circa la consensualità, ribadisco che il contratto Uneba la richiede solo nel caso di recupero straordinari, in alternativa alla monetizzazione. In tutti gli altri casi, l’amministrazione accredita autonomamente ed indipendentemente dal consenso del dipendente (ma quale sarebbe, in questo caso, l’alternativa?)”.

  15. In data 3 giugno 2009 alle 09:09 bisagno ha scritto:

    @virna

    Da quanto da lei esposto, dalle 22.00 alle 6.00 non si può parlare di “lavoro notturno”, bensì di “reperibilità interna”.
    Secondo l’art. 56 del Contratto Uneba, la reperibilità interna non costituisce orario di lavoro. Infatti al dipendente viene data la possibilità di dormire, ed in caso di intervento su chiamata viene riconosciuto “straordinario notturno”.
    Se è vero che la reperibilità non è orario di lavoro, essa può coincidere con il riposo giornaliero, che tuttavia è di 11 ore e non di 8 come sembra (a meno che non si tratti di un riposo giornaliero “spezzato” nell’arco delle 24 ore).
    La reperibilità interna, di norma, andrebbe limitata a 10 notti al mese pro-capite.
    Qualora durante la reperibilità interna si dovesse riscontrare una notevole frequenza di interventi (secondo la registrazione affidata allo stesso operatore), la buona amministrazione suggerirebbe di sostituire la reperibilità con un regolare turno notturno di servizio.
    L’operatore dovrebbe comunque, in tale ipotesi, fare la notte; ma senza possibilità di dormire, senza € 20,66 a notte (sola maggiorazione del 15%), senza straordinari in caso di intervento.
    Molto dipende, dunque, dalla mole degli interventi notturni e quindi, in definitiva, dalla tipologia ed età dei minori ospitati.

    *segreteria nazionale Uneba

  16. In data 5 giugno 2009 alle 11:45 bisagno ha scritto:

    @virna

    In merito alla domanda sul turno di lavoro: questo può anche essere di 9 ore, ma poi dovranno sussistere orari inferiori per realizzare l’orario medio contrattuale, anche multiperiodale, che è pari a 6,33 ore giornaliere (38:6), equivalenti a 6 ore 20′.
    Segreteria Uneba

  17. In data 6 luglio 2009 alle 17:58 mari ha scritto:

    salve ,potrei sapere per cortesia i termini esatti dell’utilizzo del ROL .la mia azienda ha iniziato a mettere in busta paga le ROL solo dal gennaio 2009(sono assunto regolarmente dal 2003 con orario settimanale di 38 ore)omettendo di farlo negli altri anni.cosa si puo’ fare per le ore accumulate?entro quale data vanno godute ?la mia azienda si e’ comportata onestamente ?ho commesso qualche ingenuita’.vi prego di rispondere e vi ringrazio in anticipo.

  18. In data 9 luglio 2009 alle 09:25 bisagno ha scritto:

    @mari

    Le “riduzioni orario di lavoro” (RoL) sono previste dall’art.50 CCNL in misura di 9 giornate annue (o in misura proporzionale all’orario nel caso dei part-time, ovvero di inizio o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno).

    Il CCNL lascia ampia gamma di possibili applicazioni delle RoL. Fondamentalmente, le 9 giornate servono per “ridurre l’orario di lavoro” (o almeno questa fu, nel corso dei passati contratti, la motivazione ufficiale del sindacato).

    Si possono quindi utilizzare per una effettiva riduzione dell’orario settimanale, spalmando la spettanza, in tutto o in parte, per tutte le settimane lavorative. Es. 9 giorni x 6,33 danno 56,97 ore annue che divise per 52 settimane danno 1 ora e 10’ circa di riduzione settimanale.

    Vi sono poi soluzioni intermedie: spalmare cioè solo una parte delle RoL sugli orari collettivi (es. mezz’ora settimanale di riduzione) e lasciare il resto delle giornate alla fruizione individuale.

    La “spalmatura” delle RoL, tuttavia, è possibile solo per quei dipendenti che hanno un orario lavorativo sempre uguale (es. l’orario di ufficio).

    Nei confronti, invece, di orari frammentati e differenziati (es. i turnisti), si possono utilizzare le RoL per azzerare eventuali debiti orari a carico dei dipendenti derivanti dai particolari sistemi di turno, ovvero lasciarli infine (soluzione largamente adottata) a disposizione per il godimento individuale, esattamente come le ferie. (Poiché le ferie, secondo il CCNL, debbono avere godimento unitario, cioè massimo due periodi nell’anno, le RoL saranno più facilmente utilizzabili per brevi assenze nel caso di esigenze personali o familiari).

    La gestione delle RoL come “ammortizzatore” di eventuali crediti orari (crediti per il datore di lavoro, debiti per il lavoratore) avviene attraverso la Banca/ore, in cui ad inizio anno vengono accreditate le 9 giornate di RoL e dove sono quelle residue degli anni precedenti. Da qui il dipendente comincia ad attingere, nel rispetto ovviamente della compatibilità con le esigenze di servizio. Al 30 giugno dell’anno successivo la Banca ore viene monetizzata e liquidata, salvo accordi individuali in deroga.

    Cordiali saluti,
    segreteria nazionale Uneba

  19. In data 8 settembre 2009 alle 09:52 francesca ha scritto:

    chiedo un approfondimento alla domanda di virna sui turni di nove ore: come funziona in questo caso la pausa? Per turni superiori alle sei ore consecutive ci sono i dieci minuti obbligatori di pausa (testo unico per la sicurezza); ma nel caso in cui un lavoratore svolga il turno da solo e non sia possibile chiudere il presidio che lui gestisce come faccio a fargli fare i dieci minuti di pausa che gli spetterebbero per legge? esistono delle deroghe o casistiche particolari per casi come quello appena esposto? grazie francesca

  20. In data 15 settembre 2009 alle 12:03 bisagno ha scritto:

    @francesca
    le abbiamo inviato la risposta per posta elettronica.
    La risposta al quesito che lei pone, e che è di interesse di tutti gli enti, è stata inoltre inserita nella parte riservata di http://www.uneba.org, accessibile a tutti i soci in regola con il pagamento delle quote.
    saluti
    redazione http://www.uneba.org

  21. In data 22 settembre 2009 alle 14:49 valeria ha scritto:

    Buongiorno,
    Io lavoro per una Federazione Onlus (www.fiagop.it) e dopo alcuni anni di contratto a progetto, dal mese di giugno sono diventata dipendente part time con l’adozione CCNL del commercio e terziario (così ci era stato consigliato da CNA).
    Da alcuni gg ho saputo da un’amica dell’esistenza di UNEBA che applica un CCNL per le Associazioni Onlus ecc.
    Mi stavo chiedendo se il suddetto contratto del commercio è compatibile con la nostra attività e in cosa differisce da UNEBA.
    Molte grazie e cordiali saluti
    Valeria Casadio

  22. In data 24 settembre 2009 alle 10:20 bisagno ha scritto:

    @valeria

    La corretta applicazione del Contratto collettivo di lavoro si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore (C.Civile, art. 2070).

    Dipende quindi da quale attività viene esercitata dalla Fondazione da cui dipende.

    Il Contratto Uneba si applica alle seguenti attività (la descrizione è tratta dall’art.1 del CCNL Uneba che ne stabilisce la sfera di applicazione):

    (Art.1)
    Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica a tutte le dipendenti ed ai dipendenti di Associazioni, Fondazioni ed altre Iniziative Organizzate, operanti nel campo assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo nonché a tutte le altre Istituzioni di assistenza e beneficenza aderenti all’UNEBA, ivi comprese le ex IPAB.
    Per iniziative operanti nel campo socio-sanitario le parti intendono riferirsi a quelle rientranti nell’area di cui al D.P.C.M 29 novembre 2001, alleg. 1.C, e successive modificazioni ed integrazioni.
    Per Associazioni ed iniziative Organizzate si intendono i seguenti soggetti:

    Enti e Congregazioni Religiose, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,Organismi Diocesani, Fondazioni, Associazioni con o senza personalità giuridica;
    Cooperative, Privati;
    Federazioni o Consorzi tra i soggetti sopra descritti.

    A titolo esemplificativo ricadono nella sfera di applicazione del presente contratto le seguenti iniziative:

    servizi per soggetti in stato di disagio sociale e/o economico, comunque denominati (Comunità di accoglienza, Centri di assistenza, ecc.);
    servizi per tossicodipendenti o alcool dipendenti, comunque denominati;
    servizi per minori comunque denominati (Istituti educativo – assistenziali, Comunità alloggio, Gruppi di famiglia, assistenza domiciliare, ecc.);
    servizi per portatori di handicap comunque denominati (Istituti assistenziali, Centri per la riabilitazione, Istituti psico-medico-pedagogici, Centri socio-educativi, Comunità alloggio, residenze sanitarie assistenziali,assistenza domiciliare, ecc.);
    servizi per anziani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti comunque denominati (Case di riposo, Residence, Case-albergo, Centri diurni, assistenza domiciliare, ecc.);
    servizi per anziani non autosufficienti, comunque denominati (Case protette, Residenze sanitarie assistenziali, Centri diurni integrati, Assistenza domiciliare integrata, ecc.);
    attività connesse e/o accessorie ai servizi sopra citati.
    (…omissis…)

    Rispetto al CCNL servizi e terziario, quello Uneba è un Contratto collettivo più specifico rispetto all’attività socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa.

  23. In data 14 dicembre 2009 alle 20:45 mari ha scritto:

    buongiorno,posso sapere con certezza se le rol residue vanno pagate inderogabilmente al 30 giugno dell’anno sucessivo (salvo accordi individuali)o sono sopraggiunte novita giuridiche al riguardo?

  24. In data 20 dicembre 2009 alle 08:52 pippo ha scritto:

    non riesco ad avere una risposta a questo quesito, potete aiutarmi?
    In data 15 settembre 2007 ho cessato di lavorare come dipendente a tempo indeterminato con un Istituto che applicava il contratto UNEBA, ho diritto a ricevere gli arretrati secondo quanto previsto dall’accordo per il 2006-2009.
    Grazie!

  25. In data 21 dicembre 2009 alle 13:56 bisagno ha scritto:

    @mari : le abbiamo inviato via email la risposta di Uneba. saluti. redazione http://www.uneba.org

  26. In data 15 gennaio 2010 alle 23:50 fiorella ha scritto:

    sono stata assunta in data 20.11.2006.
    qualifica a.s.a 4s, a proposito di arretrati e della somma una tantum quantificata in 1200,00 euro, da corrispondere in
    1) trance fino a 500,00
    2) trance fino a 400,00
    3) trance fino a 300,00
    togliendo l’ IVC quanto dovrei prendere di arretrati?
    mi hanno dato solo 430,00 euro
    è giusta la somma percepita?
    come faccio a calcolarla?
    grazie.
    cordiali saluti

  27. In data 19 gennaio 2010 alle 23:15 bisagno ha scritto:

    @pippo
    L’accordo Uneba – sindacati del 14.7.2008 prevede che gli arretrati salariali, sotto forma di “Una tantum”, spettino al personale in servizio alla data dell’ 1.7.2008 sia con contratto a termine che a tempo indeterminato.

  28. In data 22 gennaio 2010 alle 12:04 bisagno ha scritto:

    @fiorella

    Le trasmettiamo la risposta al suo quesito ricevuta dai nostri esperti

    Il modo corretto di calcolare l’una tantum prevista dall’accordo Uneba-sindacati del 14.7.2008 fu diramato dall’Uneba agli Associati tramite la nota intitolata “Alcune istruzioni applicative sull’una tantum” del 4 settembre 2008 che trova qui (http://www.uneba.org/per-tutti-le-istruzioni-sulluna-tantum/)

    Trova inoltre qui (http://www.uneba.org/doc/accordo-del-14.07.2008.pdf) il testo dell’accordo contrattuale del 14 luglio e qui (http://www.uneba.org/quanta-ivc-dedurre-dalluna-tantum/) la tabella dell’IVC diramata il 9.05.2006.

    Applicando quanto sopra ci sembra – salvo errori o incompleta informativa – che nel suo caso l’Una Tantum andrebbe calcolata come segue:

    1.N.° delle retribuzioni (incluse 13.me e 14.me mensilità) tra 1.12.2006 e 30.06.2008 = 22
    2.N.° dei mesi di servizio nello stesso periodo = 19
    3.Identificazione dell’ I.V.C. corrisposta:
    mesi 2 x € 8,61= € 17,22
    mesi 20 x €16,64 = € 332,80
    Totale € 350,02
    4.Identificazione dell’Una Tantum spettante
    € 1200,00 : 30 = € 40,00 x mesi 19 = € 760,00
    5.Detrazione dell’IVC dall’ U.T.
    € 760,00 – 350,00 = € 410,00.

    Grazie dell’attenzione e saluti, redazione http://www.uneba.org

  29. In data 23 gennaio 2010 alle 10:13 mari ha scritto:

    buongiorno ,un collega di lavoro ultimamente necessita di cure mediche e visite specialistiche diverse volte anche in orario di lavoro.porta regolarmente i certificati .potrei sapere come e’ normato questo tipo di permesso?e’ retribuito,deve essere recuperato con ore di lavoro o si puo’ attingere alla banca ore?aiutatemi perche non troviamo riferimenti di legge utili.grazie.

  30. In data 27 gennaio 2010 alle 00:24 redazione www.uneba.org ha scritto:

    @mari: Recuperare con ore di lavoro o attingere alla Banca/ore è la stessa cosa.
    Se in B/ore vi sono già accantonati crediti orari, il dipendente può attingervi; in caso contrario, vi attinge “in rosso” (come nel conto corrente bancario) e successivamente con un nuovo versamento orario (es. una prestazione di lavoro straordinaria) il debito si azzera.

  31. In data 28 gennaio 2010 alle 19:09 Giovanna ha scritto:

    Sono un’infermiera assunta con contratto uneba. Lavoro 38 ore settimanali dal lunedì al venerdì, per 7 ore o 8 ore al giorno.
    Vorrei sapere se ho diritto ad una pausa… e di quanto?
    Il tempo di durata dell’eventuale pausa va poi recuperato? (se ad esempio faccio una pausa di un quarto d’ora devo poi finire il turno un quarto d’ora dopo?).
    Grazie per eventuali risposte!

  32. In data 3 febbraio 2010 alle 13:07 redazione www.uneba.org ha scritto:

    Gentile signora Giovanna,

    in materia di pause l’art.8 del d.lgs. 6 aprile 2003 n.66 stabilisce quanto segue:

    Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
    Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo

    Il decreto citato recepisce le direttive europee 93/104/CE e 2000/34/CE. Esso – in mancanza di una norma collettiva – stabilisce un trattamento minimo inderogabile a vantaggio di tutti i lavoratori, a condizione che il loro orario giornaliero superi le 6 ore.

    Il CCNL Uneba non tratta l’argomento pause.

    La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.8 del 3 marzo 2005, al punto 13, stabilisce che le pause non sono retribuite

    Che fare?
    Non risultando l’istituto della pausa contrattualmente regolato, si deve applicare la previsione obbligatoria minima di legge, pari a 10’al di sopra delle 6 ore giornaliere.
    Non essendo la pausa retribuita, si hanno varie opzioni:
    allungare di 10 minuti l’orario giornaliero a parità di salario
    allungare di 1 ora l’orario settimanale a parità di salario
    addebitare la pausa in Banca-ore (in modo che possa venire recuperata) a parità di salario
    decurtare le R.o.L. annuali di circa 8 giornate a parità di salario
    decurtare il salario del valore corrispondente alla pausa

    Spero che la risposta sia stata chiara,
    cordiali saluti,
    tommaso bisagno
    redazione http://www.uneba.org

  33. In data 14 aprile 2010 alle 12:36 alex ha scritto:

    buongiorno posso sapere se l’azienda puo autonomamente e senza consenso detrarre ore di rol per azzerare debiti orari del lavoratore (faccio turni anche di notte ed è raro che la settimana sia inferiore a 38 ore)senza invece considerare a credito le innumerevoli ore lavorate in più? tutto ciò senza nessun accordo con il dipendente e senza alcun riscontro in busta paga.ho chiesto di poter concordare con l’azienda un utilizzo dei rol che possa soddisfare le esigenze di entrambi (50% al dipendente e il resto donato all’azienda? )ma mi è stato risposto che è il consulente che ,sulla base del contratto , gestisce queste cose. un vostro parere sarebbe molto utile, vi ringrazio in anticipo.

  34. In data 16 aprile 2010 alle 12:42 Redazione www.uneba.org ha scritto:

    @alex. Le abbiamo inviato via email la nostra risposta. Altri interessati allo stesso tema possono contattarci a info@uneba.org.

  35. In data 11 maggio 2010 alle 08:15 alex ha scritto:

    è possibile avere il testo del contratto 2006.2009?

  36. In data 11 maggio 2010 alle 09:00 bisagno ha scritto:

    @alex
    Il ccnl 2006-2009 non è stato stampato, contrariamente a quanto inizialmente previsto. Tuttavia per la parte normativa puo’ fare riferimento al testo del triennio precedente. Le sole novità attengono la parte economica, e sono riportate per esteso qui http://www.uneba.org/contratto-di-lavoro/ In occasione della firma del contratto 2010-2012 verrà stampata una nuova edizione e con l’occasione si procederà anche ad una riorganizzazione della parte normativa del contratto.
    Cordiali saluti,
    redazione http://www.uneba.org

  37. In data 12 maggio 2010 alle 16:32 fortunato ha scritto:

    sono un dipendente della Misericordia, assunto con contratto a tempo indeterminato UNEBA, autista soccorritore ambulanza 118, vorrei sapere se per fare la reperibilità notturna con pagamento di €.25,00 per notte, l’ente debba mettere a disposizione un locale per dormire oppure non è obbligato. Grazie.

  38. In data 8 giugno 2010 alle 17:59 Martina ha scritto:

    Mi hanno offerto un contrattoUNEBA 4 super da 1400 euro al mese lordi… Quanto sarebbe netti?!
    Grazie!

  39. In data 8 giugno 2010 alle 23:21 bisagno ha scritto:

    @martina
    è impossibile determinare in astratto l’ammontare netto. Il contratto stabilisce il lordo, il netto dipende da alcune variabili come l’addizionale regionale della regione in cui lei lavora e quindi cambia a seconda della persona.
    Cordiali saluti
    tommaso bisagno
    redazione http://www.uneba.org

  40. In data 21 gennaio 2011 alle 13:36 sandro ha scritto:

    potrei per cortesia sapere come e quando è possibile assorbire le ore di rol?può l’azienda ridurre unilateralmente l’orario di lavoro per assorbire i rol senza confronto con i dipendenti? faccio 38 ore (spesso di più)settimanali con turnazione mattino-pomeriggio-notte. grazie.

  41. In data 27 gennaio 2011 alle 09:24 bisagno ha scritto:

    @sandro: Le abbiamo inviato una risposta via email.
    cordiali saluti,
    redazione http://www.uneba.org

  42. In data 27 gennaio 2011 alle 20:00 Fabio ha scritto:

    Buonasera,
    ho un contratto indeterminato in un associazione no-profit.
    Sulla base del reddito famigliare e delle tabelle INPS, ho diritto all’assegno familiare.

    Però l’articolo 47 del CCNL (Trattamento di Famiglia) mi lascia un pò di dubbi su come procedere. Devo presentare la documentazione INPS alla ditta, mi liquida direttamente l’INPS o è la ditta che mi dà un non ben definito trattamento famiglia ?
    grazie

  43. In data 28 febbraio 2011 alle 00:13 fiorella ha scritto:

    Salve, torno a riscriverle, in quanto nella casa di riposo in cui lavoro, da gennaio 2011 vi è stato un cambio di gestione di cooperative… approfondirò in secondo momento…volevo chiederle…se la nuova gestione, in materia di orario di lavoro, può far effettuare un turno con inizio di lavoro dalle ore 21,00 alle ore 07,00 ? inoltre un altro turno che inizia dalle ore 18,00 alle 24,00 e riprende alle 06,00 fino alle ore 13,00? è normale tutto cio’,
    l’articolo 50 parla di massimo 8 ore lavorative, e tra un turno ed un altro quante ore dovrebbero passare?
    grazie.

  44. In data 17 aprile 2011 alle 12:19 mario ha scritto:

    salve
    sono un lavoratore di una ass.ONLUS al quale viene applicato il CNNL AIOP, ora i miei titolari vorebbero applicare il CNNL UNEBA, per favore mi dice se questo è possibile farlo senza l’accordo dei lavoratori e dove posso reperire l’ultimo CNNL UNEBA rinnovato (testo integrale)
    grazie
    PS. posso ricevere la risposta anche via E-mail

  45. In data 2 maggio 2011 alle 16:14 Redazione www.uneba.org ha scritto:

    @Mario

    Il passaggio in oggetto è legittimo, a condizione che l’Ente appartenga all’area socio-sanitaria e non all’area sanitaria. Il CCNL Uneba non è infatti compatibile con l’attività sanitaria in senso stretto.
    Il passaggio è, in un certo senso, già concordato con le organizzazioni sindacali. Il CCNL Uneba contiene infatti un apposito allegato (All. n.2) ove viene regolamentato il passaggio di CCNL, e che sostanzialmente salvaguarda, nei confronti dei dipendenti già in servizio alla data del passaggio, i principali “diritti acquisiti” (retribuzione, ferie, orario di lavoro, scatti di anzianità).
    E’ richiesto un accordo aziendale applicativo dei principi contenuti nell’All.2.
    Tuttavia, se l’accordo non fosse possibile o non venisse raggiunto, il datore di lavoro può procedere seguendo l’All.2, restando in ogni caso responsabile di dimostrare, anche in giudizio, di aver salvaguardato i diritti del personale in servizio.
    N.B. L’accordo riguarda solo la trasformazione dei trattamenti individuali, non il cambio di CCNL. La scelta del CCNL è un diritto insindacabile del datore di lavoro.
    Circa il reperimento di un CCNL Uneba, a suo tempo l’Uneba ne mise a disposizione alcune migliaia alle OO.SS. affinché lo diffondessero ai lavoratori. Provi a chiedere ad un sindacato firmatario (CGIL F.P. – CISL Fisascat – UIL UilTUcS), oppure consulti un loro sito.

  46. In data 6 maggio 2011 alle 10:57 mario ha scritto:

    Salve, ho letto che è stato rinnovato il cnl per il 2006/09, non ho letto nulla per ciò che riguarda le indennità (notturne, festive,ecc)
    volevo sapere se per caso hanno subito variazioni con il nuovo accordo.
    grazie

  47. In data 10 maggio 2011 alle 20:15 aurelio ha scritto:

    salve,
    sapete dirmi come faccio a calcolare le ore settimanali?
    invece x quanto riguarda l’ indennità turno vorrei sapere se è prevista e perchè il contratto non ne parla.
    secondo voi è possibile che nel turno di notte in una struttura su due livelli e 20 pazienti vi sia in servizio un solo OSS senza infermieri e medico??

  48. In data 11 maggio 2011 alle 16:29 bisagno ha scritto:

    @aurelio
    1. L’orario settimanale è di 38 ore. Sono legittimi orari multiperiodali con orari diversi, ma con rispetto delle 38 ore medie. Il limite è che le settimane in eccesso rispetto alle 38 ore non possono essere più di sei. Se la media supera le 38 debbono essere riconosciute “adeguate compensazioni” (recuperi orari, monetizzazione).
    2. L’indennità di turno esiste, ma il CCNL Uneba la chiama diversamente: “maggiorazioni per lavoro ordinario festivo – notturno – festivo/notturno” (art. 53 CCNL).
    3. E’ possibile che, di notte, in una struttura con 20 pazienti sia presente un solo OSS. Dipende da che struttura si tratta. La qualifica di OSS è stata comunque istituita per far fronte a qualsiasi esigenza.
    - a cura della segreteria Uneba-

  49. In data 28 maggio 2011 alle 14:46 roberta ha scritto:

    buongiorno sono un oss che lavora tramite coop in una casa di riposo con contratto nazionale,volevo sapere io mi trovo sulla busta paga una qualifica di asa e normale questo?attento un vostro riscontro roberta da verona

  50. In data 1 giugno 2011 alle 16:08 Redazione www.uneba.org ha scritto:

    Buongiorno,
    per questo genere di questioni le conviene rivolgersi all’ufficio del personale. In via generale, possiamo dire che di solito nel cedolino viene riportata la mansione indicata nel contratto di assunzione.
    cordiali saluti
    redazione http://www.uneba.org

  51. In data 30 giugno 2011 alle 09:19 Sara ha scritto:

    Buongiorno,
    sono una dipendente di una Onlus assunta da 5 anni con contratto a tempo indeterminato full-time. Attualmente vorrebbero ridurmi l’orario di lavoro facendolo diventare un part-time, ma leggendo il contratto UNEBA mi sembra di aver capito che per un passaggio da full-time a part-time tutte e due le parti (datore e dipendente) dovrebbero essere d’accordo, è realmente così? Possono obbligarmi ad accettare la riduzione? Se io mi rifiutassi potrebbe essere motivo di licenziamento?
    Grazie mille.
    Cordiali saluti

  52. In data 5 luglio 2011 alle 22:43 bisagno ha scritto:

    @Sara:
    Non è solo il CCNL Uneba, ma la stessa legge (art. 5 comma 1 L. 61/00) a sancire la non obbligatorietà della riduzione di orario a part time ed il divieto di licenziamento in caso di rifiuto.

    E’ altresì previsto che, in caso di accordo, questo venga convalidato dalla locale Direzione provinciale del Lavoro affinché quest’ultima possa accertare la reale volontà delle parti.

    Ciò nonostante, la questione va affrontata con cautela poiché, a fronte di una reale situazione di difficoltà economica, il datore di lavoro potrebbe legittimamente dichiarare esuberanza di organico e ridurre il personale. In tale ipotesi, si invertirebbero le parti e sarebbe il lavoratore ad avere interesse ad un eventuale part-time in alternativa al licenziamento; ed il datore di lavoro potrebbe rifiutare.

  53. In data 28 ottobre 2011 alle 23:47 Gianna ha scritto:

    Sono un OSS socia di una cooperativa, lavoro in un centro diurno per disabili, l’ente per mi ha proposto un’assunzione a tempo indeterminato applicando il contratto UNEBA e posizionandomi al 4° livello super; a quanto ammonterebbe il mio lordo mensile? Posso chiedere il riconoscimento degli scatti di anzianità maturati? Riguardo al super minimo, che forse mi verrà applicato, ne vorrei conoscere il suo significato.
    Gradirei la risposta via E-mail. Anticipatamente ringrazio e porgo distinti saluti.

  54. In data 23 dicembre 2011 alle 22:05 manuele ha scritto:

    buonasera,
    sono un fisoterapista e devo essere assunto da una Onlus. nel contratto Uneba è previsto un ‘indennità per le professioni sanitarie? deve sempre essere applicata?
    gradirei la risposta via mail.
    ringraziando porgo distinti saluti

  55. In data 28 dicembre 2011 alle 23:00 bisagno ha scritto:

    Nel contratto nazionale Uneba non sono previste indennità per le professioni sanitarie. Queste vengono eventualmente stabilite a livello regionale, come stabilisce l’articolo 5 del contratto. Quindi tutto dipende dalla regione in cui ha sede la onlus che dovrebbe assumerla.
    Cordiali saluti,
    redazione http://www.uneba.org

  56. In data 30 dicembre 2011 alle 20:06 manuele ha scritto:

    dunque in lombardia è prevista l’indennità per le professioni sanitarie?
    ringrazio ancora

    Manuele

  57. In data 12 gennaio 2012 alle 21:44 salvo ha scritto:

    salve,
    avrei bisogno di sapere se l ultimo contratto uneba firmato prevede quante ore di permessi ecm, quante ore di permessi studio e permessi esami e tenendo conto dell assurdità di non poter trovare il testo integrale del contratto restano confermate le ore indicate nel contratto 2005 o ci sono state delle modifiche ..in quanto mi sono sentito rispondere dall amministrazione del mio ente che il nuovo uneba non prevede ore o permessi studio ecm ed esami universitari come è possibilie?
    grazie

  58. In data 19 gennaio 2012 alle 23:12 redazione www.uneba.org ha scritto:

    Buongiorno,
    in materia di permessi di studio resta valida ed immutata la normativa del ccnl 2006-2008. Ed in particolare degli articoli 35 e 36 che le inviamo per email.
    Senza dimenticare l’articolo 10 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/70) che chiarisce che:

    “I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
    I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
    Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.”

    Per quanto riguarda il fatto che non è possibile reperire il testo integrale del contratto Uneba, le ricordiamo che ad ogni rinnovo Uneba fornisce(gratuitamente) ai sindacati alcune migliaia di copie del CCNL affinché ne vemga data diffusione ai lavoratori. In aggiunta, molti Enti lo distribuiscono essi stessi , o quanto meno lo affiggono. Dopo alcuni anni di validità, però, il testo del contratto è giocoforza non attuale.

  59. In data 24 gennaio 2012 alle 13:35 Lara ha scritto:

    Buongiorno,
    in merito alle ulttime modifiche vorrei sapere riguardo al contratto UNEBA : i giorni di ferie che si maturano durante 1 anno di lavoro sono 26 o 21 ?

    Grazie per la gentilissima disponibilità
    Cordiali saluti
    Lara

  60. In data 13 febbraio 2012 alle 11:20 Alessandro ha scritto:

    Salve, sono un oss ed ho conseguito da poco la specializzazione di formazione complementare in assistenza sanitaria (oss-fc). Una struttura raf che applica il contratto uneba è molto interessata alla mia figura che risolverebbe il problema di supporto all’infermiera in turno, con somministrazione di insulina a pazienti diabetici ed iniezioni i.m. quando necessario e prescritto dal medico.
    La mia domanda è : visto che il personale oss non specializzato è assunto con il livello 4s sarebbe lecito richiedere il 3° livello che risulterebbe intermedio fra quello degli oss ed il 3°super dell’ IP ?
    Cordiali saluti
    Grazie

  61. In data 21 febbraio 2012 alle 00:13 Uneba ha scritto:

    Gentile Alessandro,
    il CCNL Uneba non prevede il profilo dell’ OSSS, cioè l’operatore socio-sanitario specializzato. Il motivo è che normalmente le legislazionie regionali e, quindi, le convenzioni in atto per la gestione delle r.s.a., escludono la possibilità di affidare all’OSS specializzato prestazioni sanitarie: viene comunque prescritta la presenza dell’infermiere. A fronte di ciò, la specializzazione non ci è di alcuna utilità, quindi l’Uneba non ritiene di dover riservare all’operatore specializzato alcun riconoscimento né sull’inquadramento né sul trattamento economico.
    Se c’è l’infermiere, l’insulina e le iniezioni le pratica l’infermiere.

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