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UNEBA – FIRMATO IL CONTRATTO

Comunicato ufficiale Uneba

CHIUSO IL NEGOZIATO PER IL RINNOVO DEL QUADRIENNIO DEL CCNL UNEBA

UNEBA E SINDACATI HANNO RAGGIUNTO L’ACCORDO

Lunedì 23 febbraio 2009 è stata siglata a Roma tra Uneba e organizzazioni sindacali l’intesa conclusiva che chiude definitivamente il quadriennio 2006- 2009.

Si ricorda che nel 2008 erano già state erogate, sotto forma di “una tantum”, le somme concordate a titolo di arretrati, nonché un incremento salariale di euro 74 mensili con decorrenza 1 luglio 2008 (per saperne di più).

Nella parte riservata del sito, accessibile ai soli soci Uneba (qui per iscriversi) il testo integrale dell’accordo del 23 febbraio.

Minimi e incrementi

Ecco i dettagli sulla componente economica dell’accordo:

Le prossime erogazioni, come risulta dalle tabelle, avranno decorrenza dall’1.4.2009, dall’1.12.2009 e dall’1.2.2010.

L’incremento complessivo a regime sarà di euro 130,00 mensili lordi riferiti al liv.4/Super, da riparametrare.

L’aumento di febbraio 2010: precisazioni

Relativamente all’ultima tranche, decorrente dall’1.2.2010, è necessario precisare:

  1. La collocazione nel 2010 dell’ultima erogazione non posticipa la scadenza del Ccnl che, comunque, dovrà essere rinnovato a decorrere dall’1.1.2010. Bensì risponde all’esigenza di alleggerire l’onerosità economico/finanziaria degli Enti soprattutto nel 2009, anno che si preannuncia difficile dal punto di vista economico.
  2. La medesima erogazione all’1.2.2010 potrebbe essere differita in epoca successiva, in singole regioni, in relazione a particolari ed oggettive situazioni attinenti a decisioni di politica assistenziale assunte localmente dalle pubbliche Istituzioni, in particolare in materia di convenzioni, quote sanitarie o contribuzioni di qualsiasi natura legate alla gestione ordinaria degli Enti. Il differimento in questione potrà avvenire a seguito di un esame congiunto della situazione, regione per regione, che le parti effettueranno in sede centralizzata a decorrere dal mese di giugno 2009.

******

Oltre all’aspetto salariale, questo accordo del 23 febbraio 2009 raggiunge alcune altre importanti conclusioni.

Ore di riposo giornaliero

Le parti, riconfermando la possibilità di derogare alla “continuità” delle ore di riposo giornaliero a fronte di particolari turnazioni, hanno anche fornito una “interpretazione autentica” della loro volontà riferita al testo del precedente Ccnl 2002-05, contribuendo in tal modo a far fronte ad azioni ispettive che, nel frattempo, avessero interessato alcuni Enti associati in varie zone d’Italia.

Enti Uneba, Ccnl Uneba

Viene anche riconfermato che il Ccnl Uneba è l’unico contratto di lavoro applicabile nelle, e dalle, realtà aderenti all’Uneba del settore assistenziale, sociale, socio-sanitario (Dpcm 29.11.2001, all. 1- C) ed educativo, con impegno ad assumere coerenti comportamenti sul territorio nazionale, specie in fase di trasformazione degli Enti e quindi di prima introduzione del nostro Ccnl in sostituzione di altri contratti. Ciò rafforzerà l’azione Uneba nel suo obiettivo di diffusione e di sviluppo associativo, anche nelle situazioni ove persistono atteggiamenti ostruzionistici da parte di soggetti sindacali territoriali.

Negoziato travagliato

E’ stato un negoziato lungo e travagliato, anche perché durante il suo iter sono intervenute due situazioni particolari che hanno reso le certezze, i riti e le modalità di approccio da sempre seguite in questi frangenti, sempre più prive di senso e non più perfettamente utilizzabili:

  • da un lato, infatti, l’attuale difficilissima e delicata situazione economica che ha pesato e peserà fortemente sui conti degli enti associati;
  • dall’altro, il negoziato tra governo e parti sociali che ha prodotto un documento sui nuovi “assetti contrattuali”, peraltro non condiviso da tutto il sindacato.

Confronto durante il 2009 per il nuovo contratto

Il prossimo appuntamento Uneba-sindacati dovrà avvenire nel corso dell’anno 2009 per riscrivere l’intero testo contrattuale, onde renderlo più compatibile con le nuove prospettive e quindi più adeguato al futuro incombente.

Chi c’era

All’incontro di Roma del 23 febbraio Uneba era rappresentata dalla delegazione coordinata da Ernesto Burattin e composta da Luciano Conforti, Carlo Alberto Orvietani, Severino Cantamessa, Giampaolo Torre, Angelo Moretti, Orazio Lietti. Valeria Gamba, Francesco Facci, Eddi Frezza, Tiziano Savoncelli e Barbara Gualco. Per i sindacati c’erano Cisl Fp, rappresentata da Daniela Volpato, Luigi Gentili e Marco Bucci; Cisl Fisascat, rappresentata da Giovanni Pirulli, Marco Demurtas e Antonio Imbriani; Cgil Fp, rappresentata da Rossana Dettori, Dario Canali e Gloria Baraldi e Uil Uiltucs, rappresentata da Antonio Vargiu.


103 Comments

  1. gentilissima UNEBA sono un tecnico dei servizi sociali, lavoro in una coop soc onlus di roma.
    la mia domanda è: da una coop come la mia che non ha ancora applicato il vecchio contratto come posso pretendere che venga applicato il nuovo ed ottenere gli arretrati? L’osservatorio cosa fa per accertarsi che vengano rispettate le norme contrattuali?
    grazie in anticipo per la gentile risposta che mi fornirà

  2. @patrizia

    Gentile signora,
    Uneba, come associazione di categoria, non puo’ obbligare alcuno ad applicare il nostro contratto. In questo caso, oltretutto, non sappiamo neppure se la cooperativa presso cui lavora è iscritta a Uneba oppure no.
    L’Osservatorio del Lavoro è un organismo interno a Uneba, che viene coinvolto nelle trattative per il rinnovo del contratto.
    Per verificare il rispetto dei suoi diritti di lavoratore l’interlocutore naturale resta il sindacato. Pur restando Uneba a disposizione per i possibili chiarimenti, anche contattando la sede di Roma per telefono al numero riportato nel sito. Grazie dell’attenzione,
    Uneba

  3. MI OCCUPO DI UN’ASSOCIAZIONE ONLUS PER ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE NELLA REGIONE SICILIA SAREI LIETO SE POTESSI RICEVERE O AVERE INDICAZIONI SU COME AVERE IL TESTO INTEGRALE DEL C.C.N.L. UNEBA

  4. Ho letto alcune richieste da parte di operatori sociali del CCNL e anch’io vorrei ricevere il testo integrale del contratto

  5. salve, sono un operatore socio sanitario (o.s.s.),
    da pochi giorni ho cominciato a lavorare in una casa di riposo per anziani .
    la ditta che mi deve assumere secondo ccnl è socia uneba.
    vorrei conoscere lo stipendio previsto per la mia figura e le ore lavorative settimanali .
    grazie sin d’ora , distinti saluti, michele.

  6. salve, sono un’educatrice di una comunità per minori residenziale quindi con un lavoro a turni. Da questo mese sono stati predisposti turni di lavoro con un riposo di almeno 8 ore che includono anche l’orario notturno di lavoro: per es. il turno che inizia alle 15 finisce alle 22 poi c’è la notte in cui l’educatore resta in Comunità( che viene però considerata riposo) e poi il turno continua dalle 6.00 alle 12.00. E’ corretto tutto ciò, il lavoro notturno può essere considerato riposo? Grazie

  7. salve sono un dipendente di una casa alloggio per aids vorrei sapere con precisione come l’azienda puo’,legalmente,gestire la fruizione della banca ore.e’ legale ,senza consenso ,inserire giorni di recupero tra le ferie ?grazie.

  8. @alex

    Trattandosi di un istituto contrattuale, la Banca Ore è più che legittima.
    Riguardo al suo funzionamento, nella Banca Ore confluiscono:
    1.le Rol residue, senza alcun concordato
    2.i recuperi straordinari, se richiesto o comunque con il consenso del dipendente; in alternativa, monetizzazione immediata
    3. i recuperi festività lavorate, senza concordato (l’Amministrazione può optare per la monetizzazione),ecc.

    Le ferie vengono normalmente conteggiate a parte. Tuttavia l’eventuale inserimento dei residui ferie in Banca Ore non comporta alcun pregiudizio per il dipendente.
    Infatti la Banca Ore è solo un sistema di registrazione di debiti/crediti: come potrebbe un sistema di registrazione incidere sui diritti sostanziali? Non può: anzi ne rafforza la trasparenza, oltre a costituire uno strumento di flessibilità anche a vantaggio dello stesso dipendente, il quale vi attinge “quando ne ha bisogno”.

    Recuperi e ferie, in definitiva, hanno la stessa natura: si tratta di assenze giustificate e retribuite (tenendo conto che vi sono poi assenze giustificate ma non retribuite; per non parlare di assenze né retribuite, né giustificate).
    Segreteria UNEBA

  9. caro dott. bisagno la ringrazio della risposta ,vorrei ,per essere in grado di capire bene,portarle un esempio pratico.il mio istituto da qualche tempo ,a mia insaputa ,inserisce regolarmente i giorni di recupero tra i giorni di ferie regolarmente richiesti e goduti,tanto che in busta paga risulta che ad una richiesta,accettata, di giorni 3 di ferie ,questi sono diventati 2 ed 1 viene scalato dalla banca ore.mi chiedo allora:se la banca ore va’ utilizzata “quando ne ho bisogno”,non sarebbe giusto intanto essere messo al corrente di questa politica ?al nostro interno sappiamo che nessuna ora sara’ monetizzata,e siamo concordi nel non volere cio’ visto lo spirito di volontariato che ci anima,ma ho diritto di chiedere di essere io a decidere ,in accordo con l’istituto,quando ho bisogno di un recupero o di un permesso?e’ necessario il mio consenso all’utilizzo della banca ore ?

  10. salve, gradirei sapere se in una comunità educativa per minori residenziale, il turno di lavoro può essere di nove ore di seguito. grazie.

  11. @alex. Le trasmetto la risposta della segreteria di Uneba, da me raccolta, qui di seguito.

    “Continuo a non afferrare la differenza PRATICA tra vedersi conteggiare 3 giorni di ferie (conservando quindi un giorno di recupero) oppure due giorni di ferie ed un giorno di recupero (e quindi conservando un giorno di ferie).
    Sul piano della “fruibilità”, c’è una qualche differenza: la fruizione delle ferie sembra infatti più rigida (art. 55, comma 5, del contratto Uneba: “le ferie potranno essere fruite dalla lavoratrice e dal lavoratore in non più di due periodi nell’arco dell’anno”). Ciò va letto in funzione delle normative CE secondo cui le ferie sono un recupero psico – fisico del lavoro annuale. Quindi potrebbe sussistere, in pura teoria, una qualche volontà dell’Ente di non frazionare le ferie.
    Ma anche in tale ipotesi, fermo restando che in entrambi i casi sono da salvaguare le esigenze di servizio, se l’Ente non ha piacere di formalizzare la singola giornata di ferie, la battezzerà “permesso”, oppure viceversa.
    Cosa cambia per il dipendente? Si tratterà comunque di una assenza retribuita.
    Circa la consensualità, ribadisco che il contratto Uneba la richiede solo nel caso di recupero straordinari, in alternativa alla monetizzazione. In tutti gli altri casi, l’amministrazione accredita autonomamente ed indipendentemente dal consenso del dipendente (ma quale sarebbe, in questo caso, l’alternativa?)”.

  12. @virna

    Da quanto da lei esposto, dalle 22.00 alle 6.00 non si può parlare di “lavoro notturno”, bensì di “reperibilità interna”.
    Secondo l’art. 56 del Contratto Uneba, la reperibilità interna non costituisce orario di lavoro. Infatti al dipendente viene data la possibilità di dormire, ed in caso di intervento su chiamata viene riconosciuto “straordinario notturno”.
    Se è vero che la reperibilità non è orario di lavoro, essa può coincidere con il riposo giornaliero, che tuttavia è di 11 ore e non di 8 come sembra (a meno che non si tratti di un riposo giornaliero “spezzato” nell’arco delle 24 ore).
    La reperibilità interna, di norma, andrebbe limitata a 10 notti al mese pro-capite.
    Qualora durante la reperibilità interna si dovesse riscontrare una notevole frequenza di interventi (secondo la registrazione affidata allo stesso operatore), la buona amministrazione suggerirebbe di sostituire la reperibilità con un regolare turno notturno di servizio.
    L’operatore dovrebbe comunque, in tale ipotesi, fare la notte; ma senza possibilità di dormire, senza € 20,66 a notte (sola maggiorazione del 15%), senza straordinari in caso di intervento.
    Molto dipende, dunque, dalla mole degli interventi notturni e quindi, in definitiva, dalla tipologia ed età dei minori ospitati.

    *segreteria nazionale Uneba

  13. @virna

    In merito alla domanda sul turno di lavoro: questo può anche essere di 9 ore, ma poi dovranno sussistere orari inferiori per realizzare l’orario medio contrattuale, anche multiperiodale, che è pari a 6,33 ore giornaliere (38:6), equivalenti a 6 ore 20′.
    Segreteria Uneba

  14. salve ,potrei sapere per cortesia i termini esatti dell’utilizzo del ROL .la mia azienda ha iniziato a mettere in busta paga le ROL solo dal gennaio 2009(sono assunto regolarmente dal 2003 con orario settimanale di 38 ore)omettendo di farlo negli altri anni.cosa si puo’ fare per le ore accumulate?entro quale data vanno godute ?la mia azienda si e’ comportata onestamente ?ho commesso qualche ingenuita’.vi prego di rispondere e vi ringrazio in anticipo.

  15. @mari

    Le “riduzioni orario di lavoro” (RoL) sono previste dall’art.50 CCNL in misura di 9 giornate annue (o in misura proporzionale all’orario nel caso dei part-time, ovvero di inizio o cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno).

    Il CCNL lascia ampia gamma di possibili applicazioni delle RoL. Fondamentalmente, le 9 giornate servono per “ridurre l’orario di lavoro” (o almeno questa fu, nel corso dei passati contratti, la motivazione ufficiale del sindacato).

    Si possono quindi utilizzare per una effettiva riduzione dell’orario settimanale, spalmando la spettanza, in tutto o in parte, per tutte le settimane lavorative. Es. 9 giorni x 6,33 danno 56,97 ore annue che divise per 52 settimane danno 1 ora e 10’ circa di riduzione settimanale.

    Vi sono poi soluzioni intermedie: spalmare cioè solo una parte delle RoL sugli orari collettivi (es. mezz’ora settimanale di riduzione) e lasciare il resto delle giornate alla fruizione individuale.

    La “spalmatura” delle RoL, tuttavia, è possibile solo per quei dipendenti che hanno un orario lavorativo sempre uguale (es. l’orario di ufficio).

    Nei confronti, invece, di orari frammentati e differenziati (es. i turnisti), si possono utilizzare le RoL per azzerare eventuali debiti orari a carico dei dipendenti derivanti dai particolari sistemi di turno, ovvero lasciarli infine (soluzione largamente adottata) a disposizione per il godimento individuale, esattamente come le ferie. (Poiché le ferie, secondo il CCNL, debbono avere godimento unitario, cioè massimo due periodi nell’anno, le RoL saranno più facilmente utilizzabili per brevi assenze nel caso di esigenze personali o familiari).

    La gestione delle RoL come “ammortizzatore” di eventuali crediti orari (crediti per il datore di lavoro, debiti per il lavoratore) avviene attraverso la Banca/ore, in cui ad inizio anno vengono accreditate le 9 giornate di RoL e dove sono quelle residue degli anni precedenti. Da qui il dipendente comincia ad attingere, nel rispetto ovviamente della compatibilità con le esigenze di servizio. Al 30 giugno dell’anno successivo la Banca ore viene monetizzata e liquidata, salvo accordi individuali in deroga.

    Cordiali saluti,
    segreteria nazionale Uneba

  16. chiedo un approfondimento alla domanda di virna sui turni di nove ore: come funziona in questo caso la pausa? Per turni superiori alle sei ore consecutive ci sono i dieci minuti obbligatori di pausa (testo unico per la sicurezza); ma nel caso in cui un lavoratore svolga il turno da solo e non sia possibile chiudere il presidio che lui gestisce come faccio a fargli fare i dieci minuti di pausa che gli spetterebbero per legge? esistono delle deroghe o casistiche particolari per casi come quello appena esposto? grazie francesca

  17. @francesca
    le abbiamo inviato la risposta per posta elettronica.
    La risposta al quesito che lei pone, e che è di interesse di tutti gli enti, è stata inoltre inserita nella parte riservata di https://www.uneba.org, accessibile a tutti i soci in regola con il pagamento delle quote.
    saluti
    redazione https://www.uneba.org

  18. Buongiorno,
    Io lavoro per una Federazione Onlus (www.fiagop.it) e dopo alcuni anni di contratto a progetto, dal mese di giugno sono diventata dipendente part time con l’adozione CCNL del commercio e terziario (così ci era stato consigliato da CNA).
    Da alcuni gg ho saputo da un’amica dell’esistenza di UNEBA che applica un CCNL per le Associazioni Onlus ecc.
    Mi stavo chiedendo se il suddetto contratto del commercio è compatibile con la nostra attività e in cosa differisce da UNEBA.
    Molte grazie e cordiali saluti
    Valeria Casadio

  19. @valeria

    La corretta applicazione del Contratto collettivo di lavoro si determina secondo l’attività effettivamente esercitata dall’imprenditore (C.Civile, art. 2070).

    Dipende quindi da quale attività viene esercitata dalla Fondazione da cui dipende.

    Il Contratto Uneba si applica alle seguenti attività (la descrizione è tratta dall’art.1 del CCNL Uneba che ne stabilisce la sfera di applicazione):

    (Art.1)
    Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica a tutte le dipendenti ed ai dipendenti di Associazioni, Fondazioni ed altre Iniziative Organizzate, operanti nel campo assistenziale, sociale, socio-sanitario, educativo nonché a tutte le altre Istituzioni di assistenza e beneficenza aderenti all’UNEBA, ivi comprese le ex IPAB.
    Per iniziative operanti nel campo socio-sanitario le parti intendono riferirsi a quelle rientranti nell’area di cui al D.P.C.M 29 novembre 2001, alleg. 1.C, e successive modificazioni ed integrazioni.
    Per Associazioni ed iniziative Organizzate si intendono i seguenti soggetti:

    Enti e Congregazioni Religiose, enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,Organismi Diocesani, Fondazioni, Associazioni con o senza personalità giuridica;
    Cooperative, Privati;
    Federazioni o Consorzi tra i soggetti sopra descritti.

    A titolo esemplificativo ricadono nella sfera di applicazione del presente contratto le seguenti iniziative:

    servizi per soggetti in stato di disagio sociale e/o economico, comunque denominati (Comunità di accoglienza, Centri di assistenza, ecc.);
    servizi per tossicodipendenti o alcool dipendenti, comunque denominati;
    servizi per minori comunque denominati (Istituti educativo – assistenziali, Comunità alloggio, Gruppi di famiglia, assistenza domiciliare, ecc.);
    servizi per portatori di handicap comunque denominati (Istituti assistenziali, Centri per la riabilitazione, Istituti psico-medico-pedagogici, Centri socio-educativi, Comunità alloggio, residenze sanitarie assistenziali,assistenza domiciliare, ecc.);
    servizi per anziani autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti comunque denominati (Case di riposo, Residence, Case-albergo, Centri diurni, assistenza domiciliare, ecc.);
    servizi per anziani non autosufficienti, comunque denominati (Case protette, Residenze sanitarie assistenziali, Centri diurni integrati, Assistenza domiciliare integrata, ecc.);
    attività connesse e/o accessorie ai servizi sopra citati.
    (…omissis…)

    Rispetto al CCNL servizi e terziario, quello Uneba è un Contratto collettivo più specifico rispetto all’attività socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa.

  20. buongiorno,posso sapere con certezza se le rol residue vanno pagate inderogabilmente al 30 giugno dell’anno sucessivo (salvo accordi individuali)o sono sopraggiunte novita giuridiche al riguardo?

  21. non riesco ad avere una risposta a questo quesito, potete aiutarmi?
    In data 15 settembre 2007 ho cessato di lavorare come dipendente a tempo indeterminato con un Istituto che applicava il contratto UNEBA, ho diritto a ricevere gli arretrati secondo quanto previsto dall’accordo per il 2006-2009.
    Grazie!

  22. sono stata assunta in data 20.11.2006.
    qualifica a.s.a 4s, a proposito di arretrati e della somma una tantum quantificata in 1200,00 euro, da corrispondere in
    1) trance fino a 500,00
    2) trance fino a 400,00
    3) trance fino a 300,00
    togliendo l’ IVC quanto dovrei prendere di arretrati?
    mi hanno dato solo 430,00 euro
    è giusta la somma percepita?
    come faccio a calcolarla?
    grazie.
    cordiali saluti

  23. @pippo
    L’accordo Uneba – sindacati del 14.7.2008 prevede che gli arretrati salariali, sotto forma di “Una tantum”, spettino al personale in servizio alla data dell’ 1.7.2008 sia con contratto a termine che a tempo indeterminato.

  24. @fiorella

    Le trasmettiamo la risposta al suo quesito ricevuta dai nostri esperti

    Il modo corretto di calcolare l’una tantum prevista dall’accordo Uneba-sindacati del 14.7.2008 fu diramato dall’Uneba agli Associati tramite la nota intitolata “Alcune istruzioni applicative sull’una tantum” del 4 settembre 2008 che trova qui (https://www.uneba.org/per-tutti-le-istruzioni-sulluna-tantum/)

    Trova inoltre qui (https://www.uneba.org/doc/accordo-del-14.07.2008.pdf) il testo dell’accordo contrattuale del 14 luglio e qui (https://www.uneba.org/quanta-ivc-dedurre-dalluna-tantum/) la tabella dell’IVC diramata il 9.05.2006.

    Applicando quanto sopra ci sembra – salvo errori o incompleta informativa – che nel suo caso l’Una Tantum andrebbe calcolata come segue:

    1.N.° delle retribuzioni (incluse 13.me e 14.me mensilità) tra 1.12.2006 e 30.06.2008 = 22
    2.N.° dei mesi di servizio nello stesso periodo = 19
    3.Identificazione dell’ I.V.C. corrisposta:
    mesi 2 x € 8,61= € 17,22
    mesi 20 x €16,64 = € 332,80
    Totale € 350,02
    4.Identificazione dell’Una Tantum spettante
    € 1200,00 : 30 = € 40,00 x mesi 19 = € 760,00
    5.Detrazione dell’IVC dall’ U.T.
    € 760,00 – 350,00 = € 410,00.

    Grazie dell’attenzione e saluti, redazione https://www.uneba.org

  25. buongiorno ,un collega di lavoro ultimamente necessita di cure mediche e visite specialistiche diverse volte anche in orario di lavoro.porta regolarmente i certificati .potrei sapere come e’ normato questo tipo di permesso?e’ retribuito,deve essere recuperato con ore di lavoro o si puo’ attingere alla banca ore?aiutatemi perche non troviamo riferimenti di legge utili.grazie.

  26. @mari: Recuperare con ore di lavoro o attingere alla Banca/ore è la stessa cosa.
    Se in B/ore vi sono già accantonati crediti orari, il dipendente può attingervi; in caso contrario, vi attinge “in rosso” (come nel conto corrente bancario) e successivamente con un nuovo versamento orario (es. una prestazione di lavoro straordinaria) il debito si azzera.

  27. Sono un’infermiera assunta con contratto uneba. Lavoro 38 ore settimanali dal lunedì al venerdì, per 7 ore o 8 ore al giorno.
    Vorrei sapere se ho diritto ad una pausa… e di quanto?
    Il tempo di durata dell’eventuale pausa va poi recuperato? (se ad esempio faccio una pausa di un quarto d’ora devo poi finire il turno un quarto d’ora dopo?).
    Grazie per eventuali risposte!

  28. Gentile signora Giovanna,

    in materia di pause l’art.8 del d.lgs. 6 aprile 2003 n.66 stabilisce quanto segue:

    Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo.
    Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa anche sul posto di lavoro, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo

    Il decreto citato recepisce le direttive europee 93/104/CE e 2000/34/CE. Esso – in mancanza di una norma collettiva – stabilisce un trattamento minimo inderogabile a vantaggio di tutti i lavoratori, a condizione che il loro orario giornaliero superi le 6 ore.

    Il CCNL Uneba non tratta l’argomento pause.

    La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n.8 del 3 marzo 2005, al punto 13, stabilisce che le pause non sono retribuite

    Che fare?
    Non risultando l’istituto della pausa contrattualmente regolato, si deve applicare la previsione obbligatoria minima di legge, pari a 10’al di sopra delle 6 ore giornaliere.
    Non essendo la pausa retribuita, si hanno varie opzioni:
    allungare di 10 minuti l’orario giornaliero a parità di salario
    allungare di 1 ora l’orario settimanale a parità di salario
    addebitare la pausa in Banca-ore (in modo che possa venire recuperata) a parità di salario
    decurtare le R.o.L. annuali di circa 8 giornate a parità di salario
    decurtare il salario del valore corrispondente alla pausa

    Spero che la risposta sia stata chiara,
    cordiali saluti,
    tommaso bisagno
    redazione https://www.uneba.org

  29. buongiorno posso sapere se l’azienda puo autonomamente e senza consenso detrarre ore di rol per azzerare debiti orari del lavoratore (faccio turni anche di notte ed è raro che la settimana sia inferiore a 38 ore)senza invece considerare a credito le innumerevoli ore lavorate in più? tutto ciò senza nessun accordo con il dipendente e senza alcun riscontro in busta paga.ho chiesto di poter concordare con l’azienda un utilizzo dei rol che possa soddisfare le esigenze di entrambi (50% al dipendente e il resto donato all’azienda? )ma mi è stato risposto che è il consulente che ,sulla base del contratto , gestisce queste cose. un vostro parere sarebbe molto utile, vi ringrazio in anticipo.

  30. è possibile avere il testo del contratto 2006.2009?

  31. @alex
    Il ccnl 2006-2009 non è stato stampato, contrariamente a quanto inizialmente previsto. Tuttavia per la parte normativa puo’ fare riferimento al testo del triennio precedente. Le sole novità attengono la parte economica, e sono riportate per esteso qui https://www.uneba.org/contratto-di-lavoro/ In occasione della firma del contratto 2010-2012 verrà stampata una nuova edizione e con l’occasione si procederà anche ad una riorganizzazione della parte normativa del contratto.
    Cordiali saluti,
    redazione https://www.uneba.org

  32. sono un dipendente della Misericordia, assunto con contratto a tempo indeterminato UNEBA, autista soccorritore ambulanza 118, vorrei sapere se per fare la reperibilità notturna con pagamento di €.25,00 per notte, l’ente debba mettere a disposizione un locale per dormire oppure non è obbligato. Grazie.

  33. Mi hanno offerto un contrattoUNEBA 4 super da 1400 euro al mese lordi… Quanto sarebbe netti?!
    Grazie!

  34. @martina
    è impossibile determinare in astratto l’ammontare netto. Il contratto stabilisce il lordo, il netto dipende da alcune variabili come l’addizionale regionale della regione in cui lei lavora e quindi cambia a seconda della persona.
    Cordiali saluti
    tommaso bisagno
    redazione https://www.uneba.org

  35. potrei per cortesia sapere come e quando è possibile assorbire le ore di rol?può l’azienda ridurre unilateralmente l’orario di lavoro per assorbire i rol senza confronto con i dipendenti? faccio 38 ore (spesso di più)settimanali con turnazione mattino-pomeriggio-notte. grazie.

  36. Buonasera,
    ho un contratto indeterminato in un associazione no-profit.
    Sulla base del reddito famigliare e delle tabelle INPS, ho diritto all’assegno familiare.

    Però l’articolo 47 del CCNL (Trattamento di Famiglia) mi lascia un pò di dubbi su come procedere. Devo presentare la documentazione INPS alla ditta, mi liquida direttamente l’INPS o è la ditta che mi dà un non ben definito trattamento famiglia ?
    grazie

  37. Salve, torno a riscriverle, in quanto nella casa di riposo in cui lavoro, da gennaio 2011 vi è stato un cambio di gestione di cooperative… approfondirò in secondo momento…volevo chiederle…se la nuova gestione, in materia di orario di lavoro, può far effettuare un turno con inizio di lavoro dalle ore 21,00 alle ore 07,00 ? inoltre un altro turno che inizia dalle ore 18,00 alle 24,00 e riprende alle 06,00 fino alle ore 13,00? è normale tutto cio’,
    l’articolo 50 parla di massimo 8 ore lavorative, e tra un turno ed un altro quante ore dovrebbero passare?
    grazie.

  38. salve
    sono un lavoratore di una ass.ONLUS al quale viene applicato il CNNL AIOP, ora i miei titolari vorebbero applicare il CNNL UNEBA, per favore mi dice se questo è possibile farlo senza l’accordo dei lavoratori e dove posso reperire l’ultimo CNNL UNEBA rinnovato (testo integrale)
    grazie
    PS. posso ricevere la risposta anche via E-mail

  39. @Mario

    Il passaggio in oggetto è legittimo, a condizione che l’Ente appartenga all’area socio-sanitaria e non all’area sanitaria. Il CCNL Uneba non è infatti compatibile con l’attività sanitaria in senso stretto.
    Il passaggio è, in un certo senso, già concordato con le organizzazioni sindacali. Il CCNL Uneba contiene infatti un apposito allegato (All. n.2) ove viene regolamentato il passaggio di CCNL, e che sostanzialmente salvaguarda, nei confronti dei dipendenti già in servizio alla data del passaggio, i principali “diritti acquisiti” (retribuzione, ferie, orario di lavoro, scatti di anzianità).
    E’ richiesto un accordo aziendale applicativo dei principi contenuti nell’All.2.
    Tuttavia, se l’accordo non fosse possibile o non venisse raggiunto, il datore di lavoro può procedere seguendo l’All.2, restando in ogni caso responsabile di dimostrare, anche in giudizio, di aver salvaguardato i diritti del personale in servizio.
    N.B. L’accordo riguarda solo la trasformazione dei trattamenti individuali, non il cambio di CCNL. La scelta del CCNL è un diritto insindacabile del datore di lavoro.
    Circa il reperimento di un CCNL Uneba, a suo tempo l’Uneba ne mise a disposizione alcune migliaia alle OO.SS. affinché lo diffondessero ai lavoratori. Provi a chiedere ad un sindacato firmatario (CGIL F.P. – CISL Fisascat – UIL UilTUcS), oppure consulti un loro sito.

  40. Salve, ho letto che è stato rinnovato il cnl per il 2006/09, non ho letto nulla per ciò che riguarda le indennità (notturne, festive,ecc)
    volevo sapere se per caso hanno subito variazioni con il nuovo accordo.
    grazie

  41. salve,
    sapete dirmi come faccio a calcolare le ore settimanali?
    invece x quanto riguarda l’ indennità turno vorrei sapere se è prevista e perchè il contratto non ne parla.
    secondo voi è possibile che nel turno di notte in una struttura su due livelli e 20 pazienti vi sia in servizio un solo OSS senza infermieri e medico??

  42. @aurelio
    1. L’orario settimanale è di 38 ore. Sono legittimi orari multiperiodali con orari diversi, ma con rispetto delle 38 ore medie. Il limite è che le settimane in eccesso rispetto alle 38 ore non possono essere più di sei. Se la media supera le 38 debbono essere riconosciute “adeguate compensazioni” (recuperi orari, monetizzazione).
    2. L’indennità di turno esiste, ma il CCNL Uneba la chiama diversamente: “maggiorazioni per lavoro ordinario festivo – notturno – festivo/notturno” (art. 53 CCNL).
    3. E’ possibile che, di notte, in una struttura con 20 pazienti sia presente un solo OSS. Dipende da che struttura si tratta. La qualifica di OSS è stata comunque istituita per far fronte a qualsiasi esigenza.
    – a cura della segreteria Uneba-

  43. buongiorno sono un oss che lavora tramite coop in una casa di riposo con contratto nazionale,volevo sapere io mi trovo sulla busta paga una qualifica di asa e normale questo?attento un vostro riscontro roberta da verona

  44. Buongiorno,
    per questo genere di questioni le conviene rivolgersi all’ufficio del personale. In via generale, possiamo dire che di solito nel cedolino viene riportata la mansione indicata nel contratto di assunzione.
    cordiali saluti
    redazione https://www.uneba.org

  45. Buongiorno,
    sono una dipendente di una Onlus assunta da 5 anni con contratto a tempo indeterminato full-time. Attualmente vorrebbero ridurmi l’orario di lavoro facendolo diventare un part-time, ma leggendo il contratto UNEBA mi sembra di aver capito che per un passaggio da full-time a part-time tutte e due le parti (datore e dipendente) dovrebbero essere d’accordo, è realmente così? Possono obbligarmi ad accettare la riduzione? Se io mi rifiutassi potrebbe essere motivo di licenziamento?
    Grazie mille.
    Cordiali saluti

  46. @Sara:
    Non è solo il CCNL Uneba, ma la stessa legge (art. 5 comma 1 L. 61/00) a sancire la non obbligatorietà della riduzione di orario a part time ed il divieto di licenziamento in caso di rifiuto.

    E’ altresì previsto che, in caso di accordo, questo venga convalidato dalla locale Direzione provinciale del Lavoro affinché quest’ultima possa accertare la reale volontà delle parti.

    Ciò nonostante, la questione va affrontata con cautela poiché, a fronte di una reale situazione di difficoltà economica, il datore di lavoro potrebbe legittimamente dichiarare esuberanza di organico e ridurre il personale. In tale ipotesi, si invertirebbero le parti e sarebbe il lavoratore ad avere interesse ad un eventuale part-time in alternativa al licenziamento; ed il datore di lavoro potrebbe rifiutare.

  47. Sono un OSS socia di una cooperativa, lavoro in un centro diurno per disabili, l’ente per mi ha proposto un’assunzione a tempo indeterminato applicando il contratto UNEBA e posizionandomi al 4° livello super; a quanto ammonterebbe il mio lordo mensile? Posso chiedere il riconoscimento degli scatti di anzianità maturati? Riguardo al super minimo, che forse mi verrà applicato, ne vorrei conoscere il suo significato.
    Gradirei la risposta via E-mail. Anticipatamente ringrazio e porgo distinti saluti.

  48. buonasera,
    sono un fisoterapista e devo essere assunto da una Onlus. nel contratto Uneba è previsto un ‘indennità per le professioni sanitarie? deve sempre essere applicata?
    gradirei la risposta via mail.
    ringraziando porgo distinti saluti

  49. Nel contratto nazionale Uneba non sono previste indennità per le professioni sanitarie. Queste vengono eventualmente stabilite a livello regionale, come stabilisce l’articolo 5 del contratto. Quindi tutto dipende dalla regione in cui ha sede la onlus che dovrebbe assumerla.
    Cordiali saluti,
    redazione https://www.uneba.org

  50. dunque in lombardia è prevista l’indennità per le professioni sanitarie?
    ringrazio ancora

    Manuele

  51. salve,
    avrei bisogno di sapere se l ultimo contratto uneba firmato prevede quante ore di permessi ecm, quante ore di permessi studio e permessi esami e tenendo conto dell assurdità di non poter trovare il testo integrale del contratto restano confermate le ore indicate nel contratto 2005 o ci sono state delle modifiche ..in quanto mi sono sentito rispondere dall amministrazione del mio ente che il nuovo uneba non prevede ore o permessi studio ecm ed esami universitari come è possibilie?
    grazie

  52. Buongiorno,
    in materia di permessi di studio resta valida ed immutata la normativa del ccnl 2006-2008. Ed in particolare degli articoli 35 e 36 che le inviamo per email.
    Senza dimenticare l’articolo 10 dello Statuto dei lavoratori (legge 300/70) che chiarisce che:

    “I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.
    I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.
    Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all’esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.”

    Per quanto riguarda il fatto che non è possibile reperire il testo integrale del contratto Uneba, le ricordiamo che ad ogni rinnovo Uneba fornisce(gratuitamente) ai sindacati alcune migliaia di copie del CCNL affinché ne vemga data diffusione ai lavoratori. In aggiunta, molti Enti lo distribuiscono essi stessi , o quanto meno lo affiggono. Dopo alcuni anni di validità, però, il testo del contratto è giocoforza non attuale.

  53. Buongiorno,
    in merito alle ulttime modifiche vorrei sapere riguardo al contratto UNEBA : i giorni di ferie che si maturano durante 1 anno di lavoro sono 26 o 21 ?

    Grazie per la gentilissima disponibilità
    Cordiali saluti
    Lara

  54. Salve, sono un oss ed ho conseguito da poco la specializzazione di formazione complementare in assistenza sanitaria (oss-fc). Una struttura raf che applica il contratto uneba è molto interessata alla mia figura che risolverebbe il problema di supporto all’infermiera in turno, con somministrazione di insulina a pazienti diabetici ed iniezioni i.m. quando necessario e prescritto dal medico.
    La mia domanda è : visto che il personale oss non specializzato è assunto con il livello 4s sarebbe lecito richiedere il 3° livello che risulterebbe intermedio fra quello degli oss ed il 3°super dell’ IP ?
    Cordiali saluti
    Grazie

  55. Gentile Alessandro,
    il CCNL Uneba non prevede il profilo dell’ OSSS, cioè l’operatore socio-sanitario specializzato. Il motivo è che normalmente le legislazionie regionali e, quindi, le convenzioni in atto per la gestione delle r.s.a., escludono la possibilità di affidare all’OSS specializzato prestazioni sanitarie: viene comunque prescritta la presenza dell’infermiere. A fronte di ciò, la specializzazione non ci è di alcuna utilità, quindi l’Uneba non ritiene di dover riservare all’operatore specializzato alcun riconoscimento né sull’inquadramento né sul trattamento economico.
    Se c’è l’infermiere, l’insulina e le iniezioni le pratica l’infermiere.

  56. Buonasera,
    mi chiamo Manuele e faccio il fisioterapista. Ho un contratto uneba per un lavoro part-time di 23 ore settimanali e volevo chiedere se è corretta la dicitura di”operaio part-time” nella descrizione della qualifica.
    Cambia qualcosa a livello contributivo?

    Ringraziando, porgo distinti saluti

    Manuele

  57. vorrei chiarimenti sulle trasferte . mi possono obligare e fino a quanti km non e trasferta ? il conpenso come viene quantificato ? grazie

  58. Buona sera, volevo un’informazione, per quel che riguarda la malattia di mio figlio (ha 5 mesi), è retribuita al 100% (max un mese )? e per quel che riguarda il congedo parentale mi spetta un mese retribuito al 100%?
    Grazie

  59. Salve, vorrei sapere se e dove è possibile consultare la parte normativa del ccnl antecedente al ccnl 2006/2009.

    cordiali saluti

  60. Buonasera. Sono una dipendente assunta nel 1987 con contratto uneba a tempo indeterminato ed attualmente sono al 2* livello. Oggi mi è stato chiesto di presentare le dimissioni con effetto immediato, senza preavviso. Vorrei cortesemente sapere, in questo caso, quali sono i miei diritti; inoltre, quest’anno, l’associazione presso cui lavoro ha deciso di non pagare il “premio di produzione”: è legale, oppure è un diritto del lavoratore riceverlo? Grazie. (rispondetemi pure in privato, se possibile)

  61. buongiorno sono un fisioterapista, vorrei sapere se l’ind di funzione e il superminimo concorrono a far parte della tredicesima e quattord..grazie

  62. @giuseppe
    Non vi è alcun limite di durata della trasferta né minimo né massimo, né geografico. Non vi è nemmeno una normativa nazionale. Tutto quindi viene risolto sul piano individuale e del volta-per volta, con dei minimi garantiti dal CCNL.

  63. Infermiere che lavora per servizio ADI impegnato anche su festività infrasettimanali
    Ha diritto al recupero del festivo lavorato?
    Quali maggiorazioni competono?

  64. Salve e grazie anticipatamente. E’ mai possibile che il mio datore di lavoro, associazione com comunità alloggio per minori, mi ha dato in busta paga 3 euro lordi per 2 giorni di 24 ore cadauno di reperibilità esterna, cioè 1,5 euro die, ma non è mica questo importo da riferirsi all’ora? Grazie

    • Esatto. L’art. 56 CCNL Uneba prevede un compenso orario da 1 a 2€ l’ora. E’ peraltro anomala una reperibilità estesa sulle 24 ore. Sembrano eccessive: ai fini della reperibilità di sostituti per assenze improvvise non programmate bastano poche ore al giorno. (segreteria Uneba)

  65. sono un o.s.a è lavoro in una casa di riposo .vorrei sapere se è giusto fare 3 notti di seguito e poi mi fanno fare le pulizie di notte e preparare la terapia .il mio contratto prevede 38 ore settimanali. grazie

    • Per Francesca – Non vi è un limite massimo di notti. L’importante è un intervallo giornaliero di almeno 11 ore. Vi è un beneficio pensionistico per coloro che superano le 80 notti l’anno, ed un incentivo retributivo per cui la retribuzione oraria viene incrementata del 20% tra le 22.00 e le 6.00.Tuttavia la presenza di notte è per lavorare, non per dormire. Quindi le pulizie e la preparazione delle terapie sono giustificate. (segreteria Uneba)

  66. @maurizio

    Il recupero è previsto dall’art.54 CCNL. Se il recupero non è possibile, compenso straordinario festivo (50%). Se il recupero è possibile, oltre all’accantonamento del riposo si corrispondono le maggiorazioni ordinarie festive (15%).

  67. Buon giorno, scrivo per chiedere un’informazione.
    Sono socia lavoratrice di una cooperativa con CCNL UNEBA.
    Dall’inizio 2011 ad oggi ho fatto 100 ore di lavoro in più, oltre le ore riconosciute da contratto.
    Nella mia coop la prassi è segnare le ore in più e recuperarle quando vi è la possibilità. Non è necessario comunicare quando si è di recupero, basta che il servizio non ne risenta. si va ad autogestione.
    Ovviamente questa modalità non si riferisce solo a me ma anche ad altri lavoratori, per questo mi permetto di definirla prassi.
    Comunque sono riuscita a recuperare alcune ore ma il saldo è ancora a + 100.
    In più ogni fine anno ho aggiornato via mail il responsabile dell’ufficio personale delle ore fatte in più ma non ho mai avuto risposta scritta in merito e nemmeno verbale.
    Ora, dopo un confronto verbale con il responsabile delle risorse umane, mi viene detto che siccome a quelle mail non è stata mai data risposta, le ore fatte in più non mi verranno riconosciute.
    Visto questo ho deciso di presentare un prospetto mensile che descrive le ore che recupererò fino a giugno.
    Anche a questo non ho avuto risposta, ne scritta ne verbale.
    Come posso muovermi nella correttezza verso di me ma anche della coop. perché le ore possano essermi riconosciute? Grazie per l’attenzione
    Alessandra

  68. salve sono un dipendente con mansione autista soccorritore con contratto indeterminato presso misericordia,l’orario settimanale e di 36 ore art 26 di norma suddivisi su 6 giorni e dove l’organizzazione lo permette anche su 5 giorni lavorativi. l’associazione ah tolto i notturni a tutti i dipendenti dicendo che la legge lo permette, facendo fare i notturni a volontari ,tengo a precisare che svolgo le mie mansioni in postazione 118 che svolge un servizio di emergenza 118, ci fanno fare turni di 6 ore e quasi tutte le domeniche di 12 ore,dalle 8:00 alle 20:00,hanno eliminato i ROL dicendoci in forma scritta che i ROL il nostro contratto delle misericordie 2004 non lo prevede…chiedo gentilmente un vostro parere a seguito di quanto scritto….secondo voi tutto questo è conforme con le leggi vigenti? grazie anticipatamente…cordiali saluti

  69. Salve sono un medico di rsa,l’unico medico presente nella struttura,l’azienda non mi riconosce l’inquadramento a quadro non mi riconosce indennità di rischio e funzione,non mi paga corsi ecm che devo frequentare,non mi tutela con polizza adeguata.L’azienda viene gestita esclusivamente da personale amministrativo che percepisce uno stipendio simile al mio(1650 euro /mese x 30 ore settimanali) mentre mi mette al corrente di tutte le mie responsabilità Mi date una mano per capire come fare?Mi pare che i sindacati abbiano trascurato non poco la figura dei medici dipendenti e questo è il risultato.Grazie

  70. Buongiorno,
    è sicuro che il contratto applicato dall’ente per cui lavora sia quello Uneba?
    Il contratto Uneba firmato da Uneba e sindacati non prevede indennità di rischio, e l’indennità di funzione spetta solo ai quadri.
    Peraltro, a quel che ci risulta sono assai pochi i casi di medici assunti direttamente dalle strutture Uneba…

  71. Buonasera,
    a breve sarò assunto con il contratto di apprendistato e vorrei sapere come è disciplianato nel CCNL Uneba vigente e quali sono i riferimenti tabellari attualmente presi in consideazione per la retribuzione.
    Grazie

  72. Buonasera, sono una assistente sociale dipendente part-time a tempo indeterminato presso una struttura privata convenzionata con la ASL. Dovendo seguire mio marito (militare)assegnato all’estero per un periodo di 3 anni domando se posso chiedere l’aspettativa non retribuita per tale periodo.
    Grazie

  73. @anna palma valentin
    La L. 8.3.2000 n. 53 prevede un diritto all’aspettativa non retribuita ma per un max di 2 anni nell’arco della vita lavorativa. Purtroppo l’accompagnamento all’estero del marito non è tra le causali richieste (si parla di decesso, gravi malattie di familiari, grave stato di disagio del dipendente non consistente in malattia, e situazioni analoghe).
    Ciò, tuttavia, corrisponde ad un “diritto” derivante da una legge dello Stato. Al di fuori del caso legale, nulla impedisce un patto individuale che preveda una aspettativa non retribuita e non valida ad alcun effetto di legge o di contratto (quindi a costo zero per il datore di lavoro). Nulla di obbligatorio, tutto totalmente opzionale. Tuttavia ci si chiede: in pratica, il datore di lavoro si impegnerebbe a mantenere il posto di lavoro per tre anni alla dipendente. Ma come è possibile? Chi farà il lavoro per tre anni? Dovrà assumere? Poi al rientro licenziare? Non sarebbe propriamente un “costo zero”.

  74. Salve, lavoro a tempo indeterminato con un contratto uneba presso una comunità di recupero da più di tre anni e vorrei sapere se , in seguito ad una mia iscrizione ad un corso di laurea in scienze politiche e dell’amministrazione avvenuta due mesi fa, posso usufruire di un monte ore retribuito come “diritto allo studio” grazie

  75. @SANDRO
    In merito alla sua situazione e all’iscrizione all’università, vi sono diritti che derivano da due fonti diverse.
    (1)diritti derivanti dallo Statuto dei lavoratori, art.10 legge 20.5.70 n. 300: facilitazioni di orario che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami;non obbligo di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali; un giorno di permesso retribuito in coincidenza con l’esame debitamente certificato
    (2) diritti riconosciuti dall’art.34 CCNL Uneba: 30 ore annue di permesso retribuito per la frequenza alle lezioni, a fronte della coincidenza tra orario delle lezioni ed orario di lavoro, entro determinati limiti numerici rispetto all’organico
    Cordiali saluti
    redazione https://www.uneba.org

  76. Potrei avere notizie,inerenti la malattia?
    Esempio…devo fare un intervento alla spalla,sono un oss presso struttura privata contratto UNEBA.
    Siccome questa spalla mi porta diversi problemi,e faccio alcuni gg al mese a casa,come devo calcolare il monte ore,e sapere da quando questa nuova normativa è in corso,grazie

  77. Buongiorno, la nuova normativa è in corso dall’8.5.13. Da tale data, il posto di lavoro viene conservato, in caso di malattia, per 365 giorni continuativi o frazionati in un triennio.Il numero dei giorni si trae da ciascun certificato. Per triennio si intende che la verifica può essere fatta in qualsiasi momento andando all’indietro per non più di 36 mesi. In questa fase transitoria non si può andare più indietro dell’8.5.2013.L’indennità economica segue sempre la regola Inps, immodificata: totale 180 giorni annui nell’anno di calendario 1.1. – 31.12, con integrazione del datore di lavoro nelle misure indicate in questa tabella https://www.uneba.org/wp-content/uploads/2014/02/inps1.jpg
    Cordiali saluti,
    segreteria Uneba

  78. Buongiorno, sono un infermiera assunta presso una casa di cura privata con CCNL UNEBA. Nel mio contratto di assunzione risulto assunta con qualifica di impiegata, categoria LIV 3° super mansione infermiera. La mia domanda è: se volessi passare alla libera professione posso aderire al regime dei minimi oppure no? Quello che non riesco a capire è se sono assunta come impiegata o effettivamente come infermiera. Attendo risposta. Cordiali Saluti

  79. Salve, sono un dipendente di una onlus, assunto a tempo indeterminato con la qualifica di operatore di comunità e lavoro in una casa famiglia per minori. Volevo avere chiarimenti circa il conteggio delle ore notturne: per ogni notte me ne vengono conteggiate solo 3 (dalle 23 alle 6 del giorno dopo). Inoltre queste 3 ore non mi vengono conteggiate tra le normali ore settimanali (36 o 38..non ricordo) ma come straordinario! È corretto? O dovrebbero essere conteggiate nelle 36/38 ore settimanali? Facendo due e a volte tre notti a settimana mi ritrovo a lavorare (sulla carta,in realtà ovviamente sono molte di più) sistematicamente 6/9 ore in più rispetto alle 36/38 ore ordinarie. Tutto ciò è previsto dal contratto o dovrei fare 36/38 ore TOTALI,comprese le notti? Grazie

  80. @d’alessio

    Per la regolamentazione del lavoro notturno, il CCNL mette a disposizione due soluzioni alternative:
    1) Le esigenze non richiedono una presenza notturna “attiva e vigile”, bensì una mera presenza inattiva che interviene solo su chiamata (in pratica, una reperibilità). Le ore in tal modo prestate non costituiscono “orario ordinario di lavoro”, pertanto le 38 ore contrattuali debbono essere prestate a prescindere, in orari diversi. All’operatore è consentito dormire (quindi gli va riservata una stanza con tutto il necessario, bagno autonomo ecc.). In caso di chiamata, il tempo impiegato diventa “straordinario notturno” (quota oraria + maggiorazione 40%).Il compenso forfetario è di € 20,66 a notte. Il limite è 10 notti pro-capite al mese, salvo superamento su accordo individuale.
    2) Le esigenze richiedono una presenza “attiva e vigile”. Un vero e proprio turno di lavoro. In questo caso via la camera, poltrone letto e simili: l’operatore gira i reparti, sorveglia ed interviene. Non deve essere colto dal sonno nemmeno fuggevolmente. L’orario rientra nelle ordinarie 38 ore settimanali, ovviamente non c’è straordinario, tra le 22:00 e le 6:00 compete una maggiorazione del 20%.
    A chi spetta la scelta? Logicamente al datore di lavoro, che si regolerà sul dato delle “chiamate”: alto tasso di chiamate= turno notturno, basso tasso di chiamate = reperibilità.
    Per il lavoratore, la differenza è la seguente (esempio liv.4°super):
    Reperibilità: € 20,66 a notte + chiamate ad € 11,32 ad ora di chiamata
    Turno notturno:quota oraria € 1,61 x 8 ore tra le 22:00 e le 6:00 =€ 12,88
    La situazione sottoposta che prevede una presenza che non fa parte delle 38 ore settimanali ma viene compensata con 3 ore di straordinario (Notturno? Diurno? come?) è una soluzione extra-contrattuale, forse sostenuta da accordi aziendali collettivi o individuali o da consolidate prassi. Le tre ore di straordinario sono di più dei 20,66€ a notte previsti dal CCNL.

    segreteria Uneba

  81. Buonasera, sono un’operatrice socio sanitaria; avrei bisogno di sapere se rientra nelle mie mansioni la somministrazione dell’insulina. Peraltro in caso di assistenza domiciliare senza precise prescrizioni mediche. Grazie

  82. Salve
    Lavoro come oss presso una casa protetta, attualmente sono a casa in maternità fino a febbraio vorrei sapere se con il nostro contratto mi spetta di diritto la possibilità di richiedere il part time fino ai 3 anni di vita della bimba?grazie

  83. Salve mi è stato proposto un contratto uneba come infermiere potrei sapere cordialmente a che livello si colloca un infermiere neoassunto?

  84. Salve, lavoro come infermiere presso una struttura pubblica e svolgo lavoro su tre turni da 8 ore (6-14, 14-22, 22-6). Da qualche giorno un gruppo di colleghi ha proposto un cambio del turno notturno che vorrebbero portare a 10 ore, cioè, dalle 21 alle 7 del mattino). Un gruppo di noi non è d’accordo, ma ci siamo chiesti se tale richiesta può essere accolta (e in base a quali previsioni legislative) dal nostro direttore e poi dall’amm.ne aziendale… se essi dovessero raggiungere la maggioranza… e visto che nel nostro pronto soccorso tale turno è già operativo. Tenga presente che la nostra è una struttura complessa di Utic-cardiologia e che davanti ad un monitor sono già lunghe e pesanti 8 ore, figuriamoci 10 e per giunta di notte!! Grazie per l’attenzione.

  85. @nico
    Premessa: l’ organizzazione del lavoro (di cui l’orario è parte essenziale) è una responsabilità/funzione del datore di lavoro (principio costituzionale), entro determinati limiti.
    Nel caso prospettato, sembrerebbe che il cambiamento consista nel passare ad un turno 7/14 – 14/21 – 21/7. Non si va a lavorare di più, il turno notturno si allunga, quelli diurni si accorciano. Questo è l’orario largamente preferito sia da Enti che da dipendenti nel caso h24. Motivi: maggiore compatibilità degli orari di monto/smonto con le esigenze familiari, l’organizzazione sociale e minor carico di lavoro di notte. Comprendiamo che quest’ultimo motivo non si attaglia totalmente ad una sorveglianza tramite monitor…Ma gli altri motivi restano validi.
    Cordiali saluti

  86. @sara
    In realtà non c’è un “diritto al part-time” (questa opzione è prevista solo per i dipendenti gravemente malati). Si tratta invece di un “diritto di precedenza”, fino ai tre anni di età del bambino. In sostanza se l’Ente abbisogna di un part-time entro questo periodo, non può darlo ad un altro dipendente non avente diritto. Salvo che non vi siano vincoli di qualifica.
    Cordiali saluti,
    segreteria Uneba

  87. Grazie per l’attenzione e la risposta al mio quesito…

  88. Salve sono oss avendo dei problemi assistenziali per mio padre che deve fare trasfusioni ogni 15 giorni ho chiesto 20 giorni di aspettativa non retribuita, considerando che sono assunta con un contratto uneba mi hanno risposto che per contratto devo prendere 3 mesi non retribuiti. È possibile? Non c’è un altra legge possibile che mi tutela in ciò. ? Grazie.

  89. @chiara

    Può richiedere il congedo straordinario non retribuito per gravi motivi familiari ai sensi dell’art.4 Legge 8.03.2000 n. 53 ove è previsto un congedo continuativo “o frazionato” fino a 2 anni nell’arco dell’intera vita lavorativa.
    Cordiali saluti
    segreteria Uneba

  90. Un operatore oss può due volte al mese fare questo turno di lavoro 6/13 e 17.45 19.45 nello stesso giorno? Grazie

    • Gentile SILVIA,
      con questo turno si realizzano, in ciascun giorno, orari giornalieri di 9 ore di lavoro, che sembrano eccessivi rispetto al CCNL. Ma bisogna considerare che lo stesso CCNL non prevede un limite giornaliero, bensì settimanale.
      L’orario di h.6:33 è una indicazione puramente teorica (38:6=6:33)che si utilizza come coefficiente per monetizzazioni orarie, trattenute, ecc. Inoltre poiché questo particolare orario 6/13 – 17:45 si presenta solo 2 giorni al mese, si può ragionevolmente ritenere che nell’arco dello stesso mese intervengano le opportune compensazioni.
      Diverso è il discorso del riposo giornaliero. La legge prevede 11 ore di riposo ininterrotto ogni 24, con derogabilità nel caso dei turni.sulla “continuità”. Le disposizioni ministeriali precisano che le 24 ore si conteggiano a partire da quando il lavoratore “smonta” dal servizio, fino alla rimonta.
      Il CCNL Uneba, in deroga alla legge, stabilisce che nel caso dei turni è possibile che il riposo giornaliero venga realizzato non continuativamente, bensì in due frazioni di cui una di almeno 8 ore consecutive.Poiché normalmente i turni si pongono “a cavallo” tra due giorni, è prassi verificare i riposi nell’arco di 24 ore decorrenti dalle h.00:00 alle 24:00.
      Se si utilizza il criterio 00:00 – 24:00 abbiamo 3 frazioni di riposo di ore 6:00 + h.4:45 +4:15 Totale riposo = h. 15:00
      Se si utilizza il criterio ministeriale abbiamo 2 frazioni di riposo di ore 4:45 + 10:15 Totale riposo = h.15:00
      Conclusivamente, in entrambi i casi si ha un riposo di 15 ore (in linea con la legge), ma nel caso A la ripartizione in tre frazioni e l’assenza di un riposo di 8 ore continuativo renderebbero il turno illegittimo.
      Poiché tuttavia il conteggio B è in linea con le indicazioni ministeriali, il turno può considerarsi legittimo.
      Cordiali saluti
      Uneba

  91. Buongiorno
    Sono una impiegata amministrativa di quarto livello con contratto in scadenza. Poichè ho una laurea specialistica ed un master vorrei capire se, al momento del rinnovo del contratto, posso chiedere di passare al 3° livello super o addirittura al 2° livello visto che il Contratto nazionale UNEBA inserisce a quel livello “altro personale in possesso di laurea specialistica o a ciclo unico che svolge le mansioni attinenti al titolo di studio”.
    Grazie

  92. Buongiorno.
    Ho scritto in data 27 ottobre ed ancora non ho ricevuto risposta. Grazie


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