Da Uneba Lombardia ci viene segnalata la circolare 38/E emanata dall’Agenzia delle Entrate lunedì 1 agosto, con cui si danno alcune indicazioni sull’interpretazione del decreto legislativo 460/97 sulla disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale.
La circolare chiarisce:
- a quali condizioni un trust può assumere la qualifica di onlus
- in che modo possono godere dell’esenzione dall’imposta di registro per gli atti costitutivi (ex legge 266/91) le organizzazioni con base in regioni che richiedono la presentazione dell’atto costitutivo per potersi iscrivere al registro del volontariato e quindi essere riconosciute come organizzazioni di volontariato
Attraverso l’interpretazione delle normativa vigente, la circolare stabilisce che:
- è consentito che una onlus detenga una partecipazione in un’impresa sociale
- i cosiddetti “enti esclusi” dalla qualifica di onlus, come enti pubblici e società commerciali possono costituire o partecipare ad onlus, “a prescindere dalla circostanza che i medesimi ‘enti esclusi’ intervengano o meno nell’assunzione delle determinazioni della Onlus stessa”
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