Chi tra i nostri dipendenti usa recarsi al lavoro in bicicletta, faccia attenzione: l’eventuale infortunio “in itinere” può non essere indennizzabile dall’Inail.
E’ quanto viene chiarito dall’Inail con nota n.8476 del 7 novembre 2011. L’Istituto, partendo dalle interpretazioni della Cassazione sull’indennizzabilità dell’infortunio in itinere occorso nel tratto percorso a piedi dopo aver parcheggiato la macchina, estende il principio anche al caso del tragitto in bicicletta. Dunque in questa ipotesi l’infortunio sarà indennizzabile nel caso di percorso su pista ciclabile e non indennizzabile per i percorsi su strada libera, considerato il maggior rischio.
Inoltre, come nel caso dell’automobile, la scelta della bicicletta deve essere motivata da assenza o insufficienza di mezzi pubblici di trasporto e non percorribilità a piedi del percorso.
Anche nel caso di percorso in bicicletta alternato fra pista ciclabile e strada libera, solo l’incidente occorso nel primo tratto sarà indennizzabile.
L’istituto chiarisce anche che il bike-sharing, promosso in taluni casi dagli enti locali che mettono a disposizione delle biciclette per diminuire il traffico, non può essere assimilato a trasporto pubblico.
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