Dal 6 aprile 2014 l’ente “che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori” deve richiedere, prima di stipulare il contratto di lavoro e quindi prima dell’assunzione al lavoro, il certificato del casellario giudiziale della persona da impiegare.
Lo stabilisce l’articolo 2 del decreto legislativo 39 del 2014, che attua la direttiva dell’Unione europea 2011/93.
Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo ha sanzione amministrativa da 10 a 15 mila euro.
L’obbligo di richiedere il certificato del casellario (compilando questo modulo) riguarda solo i dipendenti da assumere dopo il 6 aprile e non i volontari. “Non sorge, ove (l’ente) si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro”, come precisa una nota del Ministero della giustizia riguardo al decreto 39, emanata il 3 aprile 2014.
Il Ministero garantisce che il certificato dal casellario arriverà in pochi giorni dalla richiesta. In ogni caso, per questa fase di prima applicazione del decreto, è possibile assumere la persona che lavorerà con i minori, in attesa del casellario, dopo che il lavoratore ha consegnato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui afferma di non avere a carico condanne per pornografia minorile, prostituzione minorile,detenzione di materiale pornografico, sfruttamento di prostituzione minorile, adescamento di minorenni né di avere ricevuto “sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori”.
Recita infatti la nota del Ministero della giustizia sui tempi di rilascio del certificato del casellario del 3 aprile:
“Per l’ipotesi in cui il datore di lavoro sia privato, nelle more dell’acquisizione del certificato del casellario, sempre che puntualmente richiesto, si ritiene che si possa procedere all’assunzione in forza di una dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà, avente il medesimo contenuto della dichiarazione sostitutiva di certificazione, eventualmente da far valere nei confronti dell’organo pubblico accertatore la regolarità della formazione del rapporto di lavoro”.
4 Comments
ho capito bene:
– i dipendenti assunti prima del 6 aprile non devono munirsi del certificato?
– invece quelli assunti dal 6 aprile in poi si; siccome il certificato ha una durata limitata nel tempo (6 mesi) questi ultimi devono richedere una copia 2 volte l’anno?
Buongiorno, la nota del Ministero della giustizia chiarisce che “L’obbligo di tale adempimento sorge soltanto ove il soggetto (…) – si appresti alla stipula di un contratto di lavoro”. Non si fa riferimento a durata e rinnovo del casellario.
Cordiali saluti,
redazione https://www.uneba.org
E’ possibile avere il Modello DELEGA N. 5?
Grazie. Cordiali saluti.
Buonasera,
abbiamo messo a disposizione i link alla documentazione che abbiamo trovato sul sito del Ministero.
Cordiali saluti,
redazione https://www.uneba.org