Novità per l’orario di lavoro dei dipendenti della sanità pubblica.
Dal 25 novembre 2015 è in vigore la legge 161/2014 che all’articolo articolo 14 abroga due deroghe alla direttiva comunitaria in tema di orari e riposi (comma 13 dell’articolo 41 della legge 133/2008 e comma 6-bis dell’articolo 17 del decreto legislativo 66/2003).
In virtù di queste deroghe, il personale del Servizio Sanitario Nazionale poteva derogare la durata massima di 48 ore dell’orario settimanale di lavoro (l’articolo 41 citato che riguarda solo la dirigenza sanitaria) e il riposo giornaliero di 11 ore ogni 24 lavorate (l’articolo 17, che invece si riferisce a tutto il ruolo sanitario compreso il comparto).
Ora non sono più possibile deroghe a orario massimo e riposo giornaliero. (Attenzione: la novità riguarda il personale del servizio sanitario nazionale, non gli enti Uneba).
La legge 161 stabilisce che per far fronte alla fine delle deroghe, Regioni e Province autonome “garantiscono la continuita’ nell’erogazione dei servizi sanitari e l’ottimale funzionamento delle strutture, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso una piu’ efficiente allocazione delle risorse umane” ed attuando “processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi”.
I contratti collettivi del settore sanità, stabilisce la legge, “disciplinano le deroghe alle disposizioni in materia di riposo giornaliero del personale del Ssn (…) prevedendo altresì equivalenti periodi di riposo compensativo, immediatamente successivi al periodo di lavoro da compensare, ovvero, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, adeguate misure di protezione del personale stesso”. Le disposizioni dei contratti vigenti che attuano le deroghe previste dai due articoli di legge abrogati dalla legge 161 cessano di avere applicazione.
L’applicazione di questi orari mette in difficoltà molte aziende sanitarie: per coprire i turni, si dice da più parti, servirebbero nuove assunzioni.
Si dice che il governo intenda inserire nella legge di stabilità un emendamento su sblocco del turnover, stabilizzazione dei precari e nuove risorse per i contratti.
“Stiamo prevedendo una procedura concorsuale straordinaria per l’assunzione di personale medico ed infermieristico”, ha annunciato il ministro della sanità Beatrice Lorenzin.
5 Comments
Sono infermiere prof.con contratto a tempo indeterminato ,con una struttura privata convenzionata al s.s.n.,la mia domanda posso avere la partita iva aperta e lavorare come lavoratore autonomo,oltre a essere un dipendende do struttura privata.
Grazie
E’ possibile, se il lavoro autonomo non è concorrenziale rispetto al lavoro dipendente.
Cordiali saluti, Uneba
Vorrei sapere se come medico di guardia medica io debba ottemperare alla legge 161/2014 poichè il Ns. contratto non è di dipendenza ma in convenzione
Grazie Maria
Sono un infermiere di ruolo, smonta notte e per esigenze di servizio a causa malattia di altre unità infermieristiche, sono rimasto a lovorare anche la mattina dello smonta notte, in regime di straordinario, oktre le due ore e sino re 14::00!! Tutto ciò è regolare e quali sono le sanzioni e le regole da rispettare sia per il lavoratore che per l datore di lavoro!
GRAZIE!
Buona Giornata!
Domanda: in una convenzione stipulata tra ente ex IPAB e una congregazione religiosa, per OSS-e infermiere , il contratto permette di erogare indennità di coordinatrice (5 mila Euro) a non dipendenti di ruolo. Grazie