Manca ancora chiarezza nel regime fiscale per il Terzo Settore. Il testo attuale della riforma non risolve il problema, anzi mantiene la stessa impostazione dei precedenti provvedimenti, con regimi fiscali diversi per ciascun tipo di ente con finalità altruistiche.
“L’unica discriminazione sostenibile- sostiene Uneba – è quella tra gli enti (…) che non procedono alla distribuzione di utili e quelli (come le cooperative sociali) i quali, per contro, possono anche perseguire uno scopo di lucro soggettivo. Ai primi, si dovrebbe applicare un regime fiscale unitario; per i secondi, invece, si dovrebbe procedere alla revisione e razionalizzazione di tutti i regimi fiscali e contabili attualmente in vigore”
La necessità di un’armonizzazione del regime fiscale per il Terzo Settore è una delle osservazioni che Uneba ha presentato alla commissione Affari Sociali della Camera, che sta esaminando il disegno di legge 2617 “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale”, cioè la riforma del Terzo Settore avanzata dal governo Renzi.
Le osservazioni sono frutto dell’esperienza delle istituzioni aderenti all’Uneba operanti in ambito sociale e dell’approfondimento del convegno “La riforma del terzo settore: le idee del Governo, le proposte di Uneba” svoltosi il 22 novembre 2014 a Firenze.
Trovate qui sotto o qui il documento che Uneba ha inviato alla commissione Affari Sociali, che contiene puntuali proposte di modifica al testo del disegno di legge, punto per punto.
Ecco alcune delle idee di Uneba:
- Inserire un titolo dedicato agli enti senza scopo di lucro che esercitano attività imprenditoriale nel libro V del Codice Civile, dove già sono regolati cooperative e consorzi che scopo di lucro, in senso proprio, non hanno
- Cambiare il nome alla legge, dato che in realtà non riguarda solo il Terzo Settore
- Garantire la specificità degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti
- Evitare la distinzione tra gestione istituzionale e gestione imprenditoriale, dato che tutti gli enti si danno una struttura imprenditoriale (organizzazione di mezzi per realizzare con efficienza, efficacia, economicità un fine); è preferibile usare il termine “commerciale” da distinguere dai fini istituzionali.
- Assicurare che il Terzo Settore possa realmente avere un ruolo nella programmazione sociosanitaria: non solo con consultazioni iniziali, ma anche con la co-presenza di ente pubblico e Terzo Settore al momento della valutazione degli esiti e dei risultati.
- Prevedere modelli omogenei su tutto il territorio nazionale per quanto riguarda autorizzazioni, accreditamenti, procedure di affidamento.
- Ricostituire un’Agenzia del Terzo settore: la “struttura di missione” prevista dal disegno di legge è inadeguata
- Netta contrarietà all’adozione obbligatoria della figura di impresa sociale
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