Il datore di lavoro non può negare la fruizione dei permessi per l’assistenza di persone con disabilità grave previsti dalla legge 104/92 durante il periodo di ferie già programmate, anche in caso di chiusura dell’ente o del servizio.
Con i permessi le ferie saranno sospese,e da recuperare in un altro periodo dell’anno.
Questo perché le esigenze di assistenza della persona disabile prevalgono sulle esigenze aziendali. Ferma restando la possibilità di verificare l’effettiva indifferibilità dell’assistenza.
E’ quanto chiarisce il Ministero del lavoro nell’interpello 20 del 20 maggio 2016.
La Cgil aveva chiesto se, ai sensi dell’articolo 33 della legge 104, il datore di lavoro può negare
l’utilizzo dei suddetti permessi nel periodo di ferie programmate anche nel caso di chiusura di
stabilimento nel rispetto delle disposizioni contrattuali in materia.
Legge 104, articolo 33, comma 3
A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l’assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l’assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. Il dipendente ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone in situazione di handicap grave, a condizione che si tratti del coniuge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti.
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