Lo scorso 6 dicembre 2017 il Tribunale di Milano ha pubblicato la sentenza n. 12386 in tema di compartecipazione alla retta per pazienti affetti da morbo di Alzheimer.
La sentenza, ottenuta in favore di un associato Uneba Lombardia, è particolarmente degna di nota in quanto il Giudice, recependo le tesi sostenute dai difensori dell’ente, ha dichiarato che il rapporto tra gli obbligati in solido al pagamento della retta e le rsa è di natura privatistica e non assume rilievo il fatto che il ricoverato potrebbe avere diritto a determinate prestazioni da parte della Pubblica Amministrazione. Cosa che potrebbe al più rilevare nel rapporto tra ospite e Pubblica amministrazione (Sistema sanitario nazionale e, di conseguenza, ATS competenti e Regione Lombardia), ma non rileva nel rapporto tra ospite/obbligati e rsa.
Il Giudice ha altresì censurato la sospensione arbitraria dei pagamenti, affermando che gli ospiti (o chi per essi) sono tenuti ad attivarsi presso gli enti competenti (Enti Locali o, se lo ritenessero, ATS e Regione Lombardia) per ottenere i contributi a cui avrebbero diritto, ma non possono invocare tale situazione per sottrarsi all’obbligo di pagamento assunto nei confronti di chi eroga la prestazione.
Tale pronuncia è conforme ai principi enunciati dalla recentissima sentenza della Corte di Cassazione n. 17234/2017.
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