Una norma del 2011 cancella a partire del 2014 le agevolazioni sull’imposta di registro riservate all’acquisto di immobili da parte di Onlus, organizzazioni di volontariato e cooperative sociali.
Se da oggi a fine anno non interverrà una qualche modifica legislativa, si prospetta un pesante aggravio fiscale per le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le cooperative sociali. Il decreto legislativo 23/2011 all’articolo 10 prevede infatti che gli acquisti di immobili effettuati da Onlus e organizzazioni di volontariato sconteranno l’imposta di registro nella misura ordinaria pari al 9%. Questa aliquota ordinaria del 9% andrà applicata sull’importo della compravendita, senza poter usufruire della tassazione sul “prezzo-valore”, ossia rendita catastale rivalutata, riservata alle persone fisiche.
Fino al prossimo 31 dicembre tali atti sconteranno l’imposta di registro in misura fissa pari a 168 euro, a condizione che la Onlus dichiari nell’atto di acquisto di voler utilizzare direttamente entro due anni tali beni per la propria attività.
L’aggravio colpisce solo gli acquisti a titolo oneroso, lasciando immutata l’esenzione in caso di donazione di immobili ad Onlus (decreto legge 346/90, articolo 55).
Sempre a partire dal 2014 aumenterà l’imposta di registro a misura fissa, dagli attuali 168 euro a 200 euro (decreto legge 104/13, articolo 26).
Donatello Ferrari
2 Comments
Se la Onlus ha comperato l’immobile nel 2012 ed i due anni, per ottenere l’agevolazione , non sono ancora trascorsi l’agevolazione decade?
Si dovrà pagare l’imposta di registro del 9% ?
Grazie Apolloni
La novità per l’imposta di registro relativa all’acquisto a titolo oneroso degli immobili da parte di Onlus si applica agli atti compiuti a partire dal primo gennaio 2014. Nel caso di specie quindi si applica l’imposta di registro in misura fissa.
Donatello Ferrari