La legge 172/2017 di conversione del decreto legge fiscale collegato alla legge di bilancio porta alcune modifiche al Codice del Terzo Settore, in particolare sulla decorrenza di alcune disposizioni fiscali.
Come segnala il Forum del Terzo Settore, queste sono, nel dettaglio, le modifiche.
Articolo 5-ter.
(Decorrenza di disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore).
1. All’articolo 99, comma 3, del codice del terzo settore, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, le parole: «Fino all’abrogazione di cui all’articolo 102, comma 2, lettera h),» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017 e fino all’abrogazione di cui all’articolo 102, comma 2, lettera h),».
Articolo 5-quater.
(Detrazione fiscale per contributi associativi versati alle società di mutuo soccorso).
1. All’articolo 83, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, le parole: «per un importo superiore a 1.300 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per un importo non superiore a 1.300 euro».
Articolo 5-sexies.
(Interpretazione autentica dell’articolo 104 del decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117).
1. L’articolo 104 del codice di cui al decreto legislativo 2 agosto 2017, n. 117, si interpreta nel senso che i termini di decorrenza indicati nei commi 1 e 2 valgono anche ai fini dell’applicabilità delle disposizioni fiscali che prevedono corrispondentemente modifiche o abrogazioni di disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017. Pertanto, le disposizioni di carattere fiscale richiamate dagli articoli 99, comma 3, e 102, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017continuano a trovare applicazione senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2017.
Ecco una presentazione delle novità
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