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Legge contro il caporalato: violare ripetutamente le regole su orario, riposo e ferie è una forma di sfruttamento

E’ in vigore dal 4 novembre 2016 la legge 199 del 29 ottobre 2016, con le “disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”, cioè la cosiddetta legge contro il caporalato.
Legge 199/2016 contro il caporalato – testo integrale
Evidenziamo in particolare che la legge 199, con l’articolo 1, ha modificato l’articolo 603 bis del Codice Penale. Questo nuovo testo stabilisce nel dettaglio che sono considerate “indice di sfruttamento”, tra gli altri:
  • reiterata corresponsione di retribuzioni palesemente difformi dai contratti collettivi o territoriali
  • reiterata violazione della normativa su orario, riposo giornaliero e settimanale, aspettativa, ferie
  • reiterata violazione della normativa sulla sicurezza e l’igiene
Ecco il testo completo della nuova versione dell’articolo 603 bis 
 
Art. 603-bis. (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro)
Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, e’ punito con la reclusione da uno a sei anni e con la e  multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l’attivita’ di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o piu’ delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu’ rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantita’ e qualita’ del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all’orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l’aumento della pena da un terzo alla meta’:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o piu’ dei soggetti reclutati siano minori in eta’ non lavorativa;
3) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

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