Il decreto legge 185/08 ha istituito l’obbligo per le imprese costituite in forma societaria di:
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dotarsi di un casella di posta elettronica certificata (PEC) ovvero di un analogo indirizzo e-mail basato su tecnologie che certifichino la data e l’ora dell’invio e della ricezione, nonché l’integrità di quanto inviato
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darne comunicazione al Registro delle imprese entro il 29 novembre 2011. In merito a questo secondo obbligo, la circolare del Ministero dello sviluppo economico 224402 del 25 novembre 2011 ha stabilito che non verranno applicate sanzioni a chi effettuerà più tardi la comunicazione, “finchè non vi siano nuovi e diversi elementi di informazione e valutazione … e comunque, ragionevolmente, almeno fino all’inizio del nuovo anno”)
La circolare del Ministero dello sviluppo economico 3645/C del 3 novembre 2011 specifica che le “imprese costituite in forma societaria” tenute al rispetto del termine per la comunicazione della propria casella di posta certificata sono:
- società di persone (quindi sas, sns)
- società di capitali (spa, sapa, srl)
- società semplici
- società cooperative
- società in liquidazione
- società estere che hanno in Italia una o più sedi secondarie
Pertanto devono ritenersi escluse dall’obbligo di comunicazione le entità non specificatamente nominate nella circolare di cui sopra come associazioni o fondazioni (quali sono molti enti associati Uneba) Questi enti possono dotarsi di una casella di posta certificata, ma non sono obbligati a farlo né sono obbligati a comunicare il proprio indirizzo di posta certificata al Registro Imprese o ad altri.
3 Comments
non riesco a capire se una ONLUS debba avere la PEC oppure no visto che i fornitori hanno cominciato a chiedercela
Salve!
Mi interesserebbe sapere se è giusto che a un’associazione ODV si chieda la pec per inviare la fattura pagata al momento.
buon giorno la nostra associazione non ha partita iva ma solo c. f non riusciamo a d avere PEC.