E’ in vigore dal 21 marzo 2014 il decreto legge 34/2014, il cosiddetto Jobs Act.
Contiene alcune disposizioni finalizzate ad una (ulteriore ed ennesima) revisione della disciplina del contratto a tempo determinato (contratto a termine), oltre che in materia di apprendistato, iscrizione dei lavoratori nelle liste di disponibilità, Durc e contratti di solidarietà.
Altri provvedimenti legislativi in materia di lavoro saranno oggetto di un disegno di legge che conferirà al Governo Renzi una serie di deleghe che riguarderanno ammortizzatori sociali, servizi per il lavoro, politiche attive, semplificazioni di procedure e di adempimenti, riordino delle forme contrattuali, conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita.
Gli interventi previsti dal decreto legge 34 sono di notevole interesse Uneba per le ricadute sulla contrattazione collettiva di settore, considerato che contratto a termine ed apprendistato sono istituti normati dal Ccnl Uneba firmato l’8 maggio 2013, e che in particolare il contratto a termine è stato oggetto di ampia derogatoria come frutto di intense fasi negoziali.
Nella parte riservata gli Associati potranno trovare un documento approntato nell’immediatezza dalla Segreteria Nazionale dell’Uneba che affronta il problema delle interconnessioni tra Jobs Act e CCNL. L’analisi è suscettibile di ulteriori approfondimenti, in particolare quando il decreto sarà convertito in legge, dopo il passaggio parlamentare.
Ultimo aggiornamento del testo presente nella parte riservata: 31 marzo, ore 12
4 Comments
non riesco a capire se la condizione “primo rapporto di lavoro a t. d.” che era indispensabile per il contratto acausale nella precedente versione, vale anche con la modifica introdotta dal Jobs Act. Ad esempio, una persona che abbia lavorato con contratto a t. d. dal 10 gennaio al 10 febbraio di quest’anno può adesso essere assunta con un contratto a t.d. acausale ? .. inoltre, la durata del contratto può essere anche di pochi giorni ?
grazie
Il decreto legge e’ stato convalidato in legge e con quali modifiche?
l’azienda può assumere il 20% della forza lavoro a tempo indeterminato al 1 gennaio, di contratti a termine. Esiste una deroga numerica o si fa riferimento alla L.78/2014?
Grazie della risposta
@stefano benvenuti
Secondo l’art.20 del CCNL Uneba si possono assumere contratti a termine fino al 30%, e non calcolati solo sui dipendenti a tempo indeterminato, bensì su tutto l’organico in servizio. Tenuto conto che le norme collettive sono fatte salve (art. 10 comma 7 D.L.368/03), a nostro parere possiamo assumere fino al 20% con contratto acausale (senza motivazione) e per 36 mesi, quindi un ulteriore 10% con motivazione. Tuttavia, se si tratta di contratto a termine per sostituzione, sempre secondo il CCNL Uneba questo tipo di contratto esula da qualsiasi limite numerico. Infatti non disponiamo della palla di vetro per sapere quanta gente si assenterà.
Cordiali saluti,
segreteria Uneba