Con la legge n. 54/06 sull’affido condiviso, il legislatore ha voluto tutelare i figli, minorenni e non, che si trovano coinvolti nella separazione o divorzio dei propri genitori, assicurando loro la tutela del diritto alla bigenitorialità, e quindi garantire loro la possibilità di mantenere, malgrado la separazione, un rapporto duraturo ed equilibrato con entrambi i genitori.
A tal fine, uno degli aspetti anche considerati dalla legge 54 riguarda l’assegnazione della casa familiare. In merito il legislatore ha dimostrato di volersi adeguare ai tempi ed alle necessita della società odierna, con un quadro normativo che tenga conto delle più frequenti situazioni problematiche che una separazione può presentare al giorno d’oggi.
Se la casa è di un genitore, ma ci abita, con i figli, l’altro
Il giudice, infatti, al fine di stabilire a quale dei due genitori assegnare la casa familiare, deve prendere in considerazione principalmente, se non unicamente, gli interessi dei figli (minori o anche maggiorenni, se non ancora economicamente autosufficienti). Da ciò, tuttavia, ne deriva che la casa familiare può essere assegnata al genitore affidatario del minore, ma non proprietario dell’immobile. Creando così inevitabilmente dei disagi per il genitore proprietario dell’immobile. Che dovrà provvedere a trovarsi un’altra sistemazione, pur continuando a contribuire con le spese dell’immobile di sua proprietà. In tali circostanze il legislatore ha previsto la possibilità per il giudice di commisurare, e quindi di ridurre, l’assegno di mantenimento anche sulla base dell’assegnazione della casa familiare (art. 155 quater c.c.)
Se in casa mia ci abita lei/lui col suo nuovo/a compagno/a…
Altro aspetto particolarmente sentito nella legge 54, è quello relativo alla sempre più frequente circostanza per cui il genitore affidatario intraprenda una nuova relazione sentimentale e che il nuovo “fidanzato” si trasferisca nella casa di famiglia. Creando così un certo disagio per il genitore che non ha in affidamento i figli ma è proprietario dell’immobile in cui i figli e l’altro coniuge vivono: si vede entrare in “casa sua” e vivere a fianco ai figli un estraneo. E questa circostanza potrebbe intervenire negativamente nel rapporto tra il genitore non affidatario e i figli.
Il legislatore ha considerato come pericolosa e lesiva dell’interesse dei figli anche la sola convivenza more uxorio tra il coniuge separato o divorziato, perchè considera che questa può ledere il diritto del figlio ad avere e mantenere un sereno ed equilibrato rapporto anche con il genitore non affidatario.
…a lei/lui viene tolta la casa di famiglia
La convivenza coniuge-nuovo compagno, pertanto, è stata considerata come una delle possibili cause di revoca dell’assegnazione della casa familiare.
Altre cause di revoca
Un’altra delle possibili cause è il caso in cui l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare; oppure se l’assegnatario si risposa.
Il provvedimento di assegnazione della casa familiare con tutte le sue successive modifiche deve essere trascritto nel registro dei beni immobiliari per poter essere successivamente, eventualmente, opposto a terzi (art. 2643 c.c.).
avv. Paola Turri
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