Fattura elettronica alla pubblica amministrazione: ecco alcuni chiarimenti forniti nel corso di un incontro organizzato da Cna con rappresentanti dell’Agenzia delle Entrate, SOGEI, CONSIP e Camera di Commercio.
Gli enti non commerciali che non erano tenuti ad emettere fattura verso la PA prima dell’introduzione dell’obbligo di fattura elettronica, ora, allo stesso modo, non sono obbligati ad emettere fattura elettronica. Potranno continuare a certificare le somme percepite in base a convenzioni con la PA emettendo una semplice ricevuta in forma cartacea, senza l’obbligo di ricorrere alla fatturazione elettronica.
L’obbligo di conservazione elettronica delle fatture vige anche per i soggetti aderenti al regime dei minimi o ad altri regimi di vantaggio.
Le fatture elettroniche, come le fatture cartacee e gli altri documenti inerenti l’attività d’impresa, devono essere conservate, ai fini civilistici, per un minimo di 10 anni. L’obbligo permane e deve essere osservato anche dopo la chiusura della partita IVA.
La data che vale ai fini fiscali è quella indicata nella fattura. Da tale data decorrono i vari obblighi fiscali (esempio i 15 giorni per la registrazione). Ai fini commerciali, la data da cui decorrono i termini per il pagamento della fattura è, invece, quella della messa a disposizione della fattura stessa.
Il soggetto conservatore può non coincidere con il soggetto depositario delle scritture contabili: ma ogni qualvolta cambia o viene integrato uno di questi due soggetti deve essere fatta la comunicazione di variazione, entro 30 giorni,
Uneba ha già diffuso alcune indicazioni sull’applicazione della fattura elettronica alla PA in un approfondimento riservato agli enti associati.
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