Con la risoluzione 126 del 16 dicembre 2011 l’Agenzia delle Entrate chiar,isce che gli enti non commerciali che non esercitano alcuna attività di natura commerciale, ma solo attività istituzionale non sono soggetti all’obbligo di tenuta della contabilità, avendo esclusivamente l’obbligo di redazione dei rendiconti annuali e di raccolta fondi (se presenti).
Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, le disposizioni inerenti agli adempimenti contabili sono applicabili solo quando l’ente non commerciale eserciti un’attività abituale e sistematica di natura commerciale, anche non esclusiva.
La norma di riferimento è l’art.20 del dpr 600/73. Il cui primo comma stabilisce l’obbligo di tenuta delle scritture contabili, qualora l’ente svolga attività commerciali (sia ai fini Iva, vedi articolo 4 del dpr 633/72, che dei redditi, art. 55 del Tuir, cioè il dpr 917/86).
Il secondo comma dell’articolo 20 del dpr 600/73 stabilisce invece l’obbligo di predisporre due documenti:
1) un rendiconto annuale economico e finanziario. Tale documento va sempre predisposto dall’ente non commerciale, indipendentemente dalla qualifica giuridica e dalle modalità organizzative dello stesso (si veda in tal senso anche la circolare 124 del 12 maggio 1998).
2) un rendiconto per ciascuna raccolta pubblica di fondi effettuata occasionalmente in concomitanza di ricorrenze, celebrazioni e campagne di sensibilizzazione. Tale documento risulta obbligatorio solo in presenza di dette raccolte di fondi.
La risoluzione, infine, ricorda che l’obbligo del rendiconto economico e finanziario annuale è posto a carico degli enti associativi che intendono avvalersi delle agevolazioni di cui all’art.148, comma 3 del Tuir ai fini delle imposte dirette e all’art. 4, comma 4 del dpr 633/72 ai fini Iva (decommercializzazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere a favore dei propri soci, associati o partecipanti).
Donatello Ferrari
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