Con il decreto del 04/12/2009 e il decreto del 23/12/2009 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ridotto il saggio degli interessi legali, portandolo dal 3% all’1% a far data dal 2010. Tale variazione ha effetto in particolare per il calcolo del ravvedimento operoso, oltre che per la determinazione dell’usufrutto vitalizio.
Che cos’è il ravvedimento operoso
Con il ravvedimento operoso i contribuenti, e quindi anche gli enti non commerciali, possono correggere spontaneamente errori o illeciti commessi nell’applicazione delle norme tributarie evitando l’applicazione piena delle sanzioni da parte dell’amministrazione finanziaria. L’istituto del ravvedimento operoso è percorribile a condizione che la violazione che si vuole sanare non sia già stata contestata, ovvero non siano iniziati accessi o ispezioni.
In particolare, versando l’eventuale imposta dovuta entro determinati termini, oltre agli interessi legali, è possibile usufruire di una consistente riduzione delle sanzioni.
Le sanzioni: quanto sono e come si pagano
La misura delle sanzioni è rimasta inalterata ed è fissata a:
- 1/12 del minimo se la correzione spontanea viene eseguita nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione
- 1/10 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
Ad esempio: la sanzione, in caso di omesso versamento di imposte (cui si applica la sanzione del 30%) si calcola così:
Imposta x 2,5% (o 3% se il ritardo supera 30 giorni)
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno, considerando convenzionalmente l’anno sempre pari a 365 giorni. Pertanto, la formula per il calcolo degli interessi è la seguente:
Imposta x tasso di interesse x giorni di ritardo/ 365
Dal 1° gennaio 2010 è cambiato anche il tasso di interesse legale: passa dal 3% all’1%.
Tale disposizione ha effetto anche per il ravvedimento operoso delle imposte dovute e non pagate nei termini di legge.
Pertanto dal 1° gennaio 2010 gli interessi di ravvedimento nei modelli F24 dovranno essere conteggiati all’1% esclusivamente per il ritardo del nuovo anno, mentre si continuerà ad utilizzare il tasso del 3% per il periodo 1/1/2008 – 31/12/2009.
Esempio
Un ente non commerciale non ha versato alla scadenza del 30 novembre 2009 il secondo acconto dell’Ires dovuta per l’anno in corso, pari a 1.000 euro.
Si riportano due esempi di ravvedimento:
il primo effettuato in data 30 dicembre 2009 (ravvedimento breve);
il secondo effettuato in data 25 febbraio 2010 (ravvedimento lungo).
Ravvedimento breve
Se la regolarizzazione avviene il 30 dicembre 2009 (cioè nei 30 giorni successivi alla scadenza del pagamento), il contribuente dovrà versare, con il modello F24, oltre all’imposta non pagata:
a) una sanzione di 25,00 euro (2,5% di 1.000 euro);
b) interessi per 2,47 euro (1.000 x 3% x 30 / 365).
Ravvedimento lungo
Se la regolarizzazione avviene il 25 febbraio 2010 (con 87 giorni di ritardo) quindi oltre i 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione, il contribuente dovrà versare, oltre all’imposta non pagata:
a) una sanzione di 30,00 euro (3% di 1.000 euro);
b) interessi per 4,07 euro [(1.000 x 3% x 31 / 365) + (1.000 x 1% x 56 /365)].
Donatello Ferrari
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