Il Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2011 ha approvato il disegno di legge delega, che prevede una profonda riforma del Libro Primo del Codice Civile relativo alle varie forme del libero associazionismo. Il disegno di legge passa ora al vaglio del Parlamento.
Ad essere riscritta è quella parte del Codice Civile che si occupa di associazioni e di fondazioni. Dopo il via libera definitivo da parte del Governo, dovranno essere approvati i decreti legislativi di attuazione della delega. La riforma, promossa dal Guardasigilli Alfano, e anticipata in un nostro precedente commento, ha l’intento di semplificare alcune norme relative al non profit, aumentando l’autonomia statutaria degli enti e permettendo a certe condizioni l’esercizio di attività commerciale. Vediamo assieme alcune anticipazioni di particolare interesse.
Il riconoscimento
Sarà semplificato l’iter per il riconoscimento giuridico, e quindi per l’autonomia patrimoniale, dell’ente.
L’iter sarà assimilato a quello previsto per le società di capitale, con l’attribuzione di un pieno diritto all’iscrizione al registro delle persone giuridiche. L’iscrizione potrà essere negata solo per i motivi previsti dalla legge.
Attività commerciale
Associazioni e fondazioni potranno svolgere attività commerciale a condizione però che questa sia funzionale al raggiungimento degli scopi sociali e non indirizzata esclusivamente ad attività profit.
Associazioni non riconosciute
Anche per gli enti di minori entità, senza autonoma personalità giuridica, sarà riconosciuto un centro autonomo d’imputazione degli interessi, rispetto a quello dei rispettivi rappresentanti. Per le associazioni non riconosciute verranno ridotte al minimo le norme imperative, al fine di ampliare l’autonomia statutaria. Allo stesso tempo verranno previsti maggiori garanzie dei diritti d’informazione degli associati, maggior coinvolgimento degli stessi nelle decisioni e un aumento di meccanismi di autocontrollo e autodisciplina.
Fondazioni
Verranno distinte in due categorie: quelle con scopi di utilità collettiva a carattere pubblico, ovvero privato/sociale; quelle con scopo esclusivamente privato. Anche in questo caso viene ampliata l’autonomia statutaria e allo stesso tempo viene rafforzato il controllo, in particolare per le fondazioni che raccolgono fondi pubblici e liberalità. Verrà semplificata la procedura di trasformazione della fondazione in società di capitali (oggi soggetta a controllo governativo).
L’auspicio ora è che tale riforma prosegua in tempi utili per dare un impianto normativo adeguato ad un mondo non profit in continua evoluzione.
Donatello Ferrari
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