Il Ministero del lavoro, con interpello n.15 del 2 aprile 2010, ribadisce che il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere la sede di lavoro durante la trasferta non costituisce esplicazione dell’attività lavorativa ed il disagio che deriva al lavoratore è assorbito dall’indennità di trasferta.
Inoltre il Ministero, citando diverse sentenze della Cassazione, ribadisce che le ore di viaggio non possono essere computate nell’orario di lavoro e il trattamento economico che ne deriva non può che essere di natura indennitaria, nei limiti di quanto disposto dall’art.51, comma 5, del Dpr n.917/86 (Tuir).
Nella parte riservata di www.uneba.it, a cui si accede dal link qui a destra in alto, in corrispondenza di questa notizia, pubblichiamo una nota sul problema del tempo necessario al raggiungimento della sede di lavoro.
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