Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (Cndcec) ha pubblicato “Il controllo indipendente negli enti non profit e il contributo professionale del dottore commercialista e dell’esperto contabile”, linee guida per i soggetti incaricati dell’attività di controllo degli enti non commerciali.
L’intervento del Cndcec punta a coprire un vuoto normativo su questo tema: il Codice Civile, infatti, non prevede la presenza di soggetti incaricati del controllo delle organizzazioni non profit. Tali figure sono spesso previste dalla prassi o dagli statuti degli enti stessi.
Va segnalato comunque che la riforma del Titolo Primo del Codice Civile, attualmente allo studio, prevede l’introduzione anche per il non profit di soggetti deputati al controllo. Allo stato attuale la figura del controllore è presente nelle discipline speciali o tributarie: vedi, ad esempio, il decreto legislativo 460/97, art.25, comma 5, per quanto riguarda le Onlus e il decreto legislativo 155/06 per quanto riguarda l’impresa sociale.
Le linee guida prevedono un organo di controllo modulare, in funzione del volume dei proventi e delle dimensioni delle organizzazioni. Si parte quindi, per le organizzazioni meno strutturate, con un organo di controllo monocratico (un solo componente), per passare ad un organo collegiale, affiancato, per le associazioni più articolate, da un revisore o società di revisione.
L’attività dovrebbe consistere in controlli periodici, da effettuarsi almeno ogni 90 giorni, e dalla predisposizione di una relazione annuale, da approvare contestualmente alla delibera di approvazione del bilancio o del rendiconto, nella quale l’organo di controllo esponga le risultanze delle verifiche effettuate.
Il controllo dovrebbe essere suddiviso in due aree:
- vigilanza: riguarda i controlli legali e statutari, i controlli delle aree fiscali e di rischio (governance, privacy, sicurezza posti di lavoro, normativa antiriciclaggio, prevenzione reati)
- revisione contabile: verifica della contabilità, dell’adeguatezza dell’impianto contabile e delle procedure predisposte e applicate dall’ufficio amministrativo dell’organizzazione. Tale verifica dovrà portare a dare un giudizio sul bilancio e a confermare la rispondenza dello stesso alle scritture contabili tenute dall’ufficio amministrativo
Secondo il documento del Cndcec, l’attività di controllo all’interno delle organizzazioni non profit non può prescindere dai requisiti di indipendenza, autonomia e professionalità. Il soggetto deputato al controllo deve dunque avere i requisiti necessari per lo svolgimento dell’attività secondo la prassi consolidata a livello nazionale ed internazionale. Con riferimento al requisito dell’indipendenza, il documento prevede che l’incarico in questione assuma un profilo di professionalità e non onorifico, esulando quindi dalla previsione della legge di stabilità (legge 122/2010, articolo 6, comma 2), secondo cui “[…] la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica […]”.
Le linee guida, infine, contengono una serie di allegati con esempi pratici, molto utili al fine di indirizzare nel migliore dei modi l’attività di controllo.
Donatello Ferrari
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