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Esperti Uneba – Le misure anticrisi spiegate al non profit

Il “decreto anticrisi” è stato approvato il 15 gennaio dalla Camera. Il testo non dovrebbe subire ulteriori modifiche nel passaggio al Senato attualmente in corso, quindi sarebbe da considerarsi definitivo.

Prendiamo in rassegna le principali novità introdotte in fase di conversione del decreto che possono riguardare il mondo non profit.

Bonus straordinario per le famiglie

Al fine di favorire i nuclei familiari (richiedente, coniuge anche se non a carico, figli ed altri familiari a carico, ex art. 12 Tuir) a basso reddito è confermato il riconoscimento del bonus straordinario.

La novità introdotta dalla Camera trasformando il decreto legge in legge (seppur ancora soggetta ad approvazione del Senato) riguarda la presentazione della richiesta del bonus al sostituto d’imposta:

  • è stato spostato dal 31 gennaio al 28 febbraio il termine ultimo per presentare la richiesta del bonus in base alle condizioni ( cioè i componenti il nucleo familiare e il reddito complessivo) esistenti nel 2007
  • è invece confermato al 31 marzo il termine ultimo per la presentazione della domanda per la richiesta del bonus in base alle condizioni esistenti nel 2008

Detassazione dei “premi di produttività”

È confermata la proroga fino al 31 dicembre 2009 dell’assoggettamento all’imposta sostitutiva pari al 10% delle somme erogate a titolo di “premi produzione” introdotto dall’art. 2, comma 1, lett. c), del dl 93/08:

  • su un importo massimo complessivo lordo di euro 6.000
  • solo per i lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2008 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad euro 35.000, al lordo delle somme assoggettate nel 2008 ad imposta sostitutiva ex art. 2 del dl 93/08 (premi e straordinari)

Attenzione: non è prorogata l’agevolazione per le somme relative agli straordinari.

Riduzione acconto Ires e Irap (art. 10 del decreto anticrisi)

In sede di conversione in legge del decreto anticrisi non sono state apportate modifiche all’art. 10 che prevede la riduzione dell’acconto 2008 nella misura del 3%, di cui hanno potuto beneficiare esclusivamente i soggetti Ires con riferimento all’acconto Ires e Irap.

Si rammenta tuttavia che la disposizione in esame è stata di fatto modificata dal dl 207/08, il cosiddetto “decreto milleproroghe” con il quale è stato spostato al 31 marzo il termine entro il quale dovrà essere emanato il decreto del Presidente del consiglio dei ministri che stabilirà il termine e le modalità per il versamento di quanto non pagato per effetto della riduzione.

Soppressione di alcuni adempimenti (art. 16, commi da 2 a 4, del decreto anticrisi)

È confermata la soppressione di:

  • invio telematico dei corrispettivi previsto dall’art. 37, commi da 33 a 37-ter, del dl 223/06
  • obbligo di comunicare preventivamente le compensazioni nel modello F24 che eccedono euro 10.000, previsto dall’art. 1, commi da 30 a 32 della Finanziaria 2007
  • obbligo di memorizzare su supporto elettronico le operazioni effettuate tramite distributori automatici previsto dall’art. 1, commi da 363 a 366, della Finanziaria 2008

Costa meno il ravvedimento operoso (art. 16, comma 5)

È confermata la disposizione finalizzata alla riduzione del costo del ravvedimento operoso.

A partire dal 29 novembre 2008 la sanzione è di 1/12 dell’imposta dovuta (più ovviamente l’ammontare dell’imposta) per l’omessa dichiarazione e per l’omesso o insufficiente versamento regolarizzato entro i 30 giorni dalla scadenza, di 1/10 per tutte le violazioni quando il ravvedimento avviene oltre i 30 giorni dalla scadenza

Conservazione elettronica di registri contabili e sociali (art. 16, commi 12-bis e 12-ter)

Con l’introduzione del nuovo art. 2215-bis del Codice civile è ora ammessa, anche civilisticamente, la possibilità di predisposizione e tenuta oltre che dei libri contabili anche di quelli sociali con strumenti informatici. Agli stessi viene attribuita efficacia probatoria ex art. 27092710 del codice civile.

Detrazione del 55% (art. 29, commi da 6 a 10)

Con riferimento alla detrazione del 55% per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici o unità immobiliari esistenti, sono state introdotte sostanziali modifiche.

Innanzitutto va evidenziato che le nuove disposizioni si applicano alle spese sostenute nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2008.

Per le spese sostenute a decorrere dal 2009 il nuovo comma 6 prevede che:

  • i soggetti interessati dovranno presentare una comunicazione all’Agenzia delle entrate con modalità e termini che saranno definiti poi. Non è quindi più obbligatorio presentare istanza preventiva per poter beneficiare della detrazione.
  • il dm 19.2.2007 sarà “aggiornato” da un decreto per semplificare gli adempimenti amministrativi richiesti ai contribuenti per beneficiare della detrazion
  • la detrazione d’imposta dovrà essere obbligatoriamente ripartita in 5 rate annuali di pari importo. Non è più possibile quindi per il contribuente scegliere in quante rate suddividere l’importo derivante dalla detrazione in esame.

Attenzione: per le spese sostenute nel 2008, pertanto, trovano applicazione le norme e la disciplina vigenti prima dell’entrata in vigore di questa legge di conversione del decreto anticrisi.

Disposizioni per gli enti non commerciali (art.30)

1-Nuovo obbligo di comunicazione di dati e notizie

È confermato che il riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 148 del Tuir e dall’art. 4 del dpr 633/72 (non imponibilità dei corrispettivi, quote e contributi) a favore delle associazioni, consorzi ed enti non commerciali si può ottenere solo se si trasmettono all’Agenzia delle Entrate, i dati e le notizie rilevanti, entro i termini e con le modalità che saranno stabiliti poi dall’Agenzia.

Convertendo in legge il decreto legge anticrisi è stato stabilito che non hanno questo obbligo:

  • le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri nazionali di cui all’art. 6, l. 266/91 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali, individuate dal dm 25.5.95
  • delle associazioni pro loco che hanno optato per il regime stabilito dalla l.398/91
  • degli enti associativi dilettantistici iscritti nel registro del Coni che non svolgono attività commerciale

Attenzione: non è stata confermata, nel passaggio dal decreto alla legge anticrisi, l’abrogazione dell’art. 7 del dl 136/04 prevista dall’originario comma 4 del decreto. Ritorna quindi l’applicazione del regime fiscale agevolato alle società sportive dilettantistiche di cui si parla all’art. 90 della l. 289/02, iscritte nell’apposito registro tenuto dal Coni.

E’ comunque previsto che le medesime informazioni devono essere fornite anche:

  • dalle associazioni già costituite al 29 novembre 2008
  • dalle società sportive dilettantistiche di cui all’art. 90 della l.289/02

È inoltre confermata l’estensione delle disposizioni di cui all’art. 10, comma 8, del d.lgs. 460/97 (dove applicabili alle onlus) alle associazioni ed altre organizzazioni di volontariato che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate dal dm 25.5.95.

2- Onlus – Attività di beneficenza

Ad integrazione di quando prevede l’art. 10 del d.lgs. 460/97, è previsto che, ai fini dell’assunzione della qualifica di onlus, è considerato svolgimento di attività nel settore della beneficenza anche la concessione di erogazioni gratuite in denaro, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1, lett. a), del citato art. 10, per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale.

3- Onlus – Imposta catastale

Il nuovo comma 5-bis della legge anticrisi estende a favore delle onlus l’applicazione, alle volture catastali inerenti gli immobili, dell’imposta catastale nella misura fissa di euro 168.

Donatello Ferrari

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