L’Inps, con messaggio n.20064 del 21 ottobre 2011, ricorda che possono essere considerati datori di lavoro domestici anche le comunità (religiose o laiche) costituite tra persone non legate da vincoli di sangue che, sotto il profilo morale e organizzativo, sostituiscono per coloro che ne fanno parte la famiglia di origine. A condizione che siano stabili, permanenti e continuative di “tetto e mensa” e senza fini di lucro, politico, culturale, sportivo o di svago.
L’Inps fornisce anche un elenco non esaustivo delle comunità da considerare datori di lavoro domestici (a condizione che siano in possesso dei predetti requisiti):
- le case famiglia
- i seminari
- le comunità familiari di assistenza
- le convivenze di sacerdoti anziani cessati dal ministero parrocchiale o dal servizio diocesano
- le comunità militari
Tali soggetti per poter adempiere agli obblighi telematici riconducibili al lavoro domestico dal 1° aprile 2011 dovranno richiedere il Pin solo presso le sedi Inps, in quanto deve essere verificato, in base all’atto costitutivo, allo statuto e ad ogni documento utile, l’effettivo possesso dei requisiti che comportano il riconoscimento della natura di datore di lavoro domestico. Qui il facsimile di istanza di abilitazione ai servizi telematici per le comunità.
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