Non è perentorio il termine del 31 dicembre 2012 fissato per gli enti non commerciali dall’articolo 7 comma 1 del decreto ministeriale 200 del 19 novembre 2012, cioè il regolamento sulle esenzioni Imu per il non profit.
Il comma 1 dell’articolo 7 stabilisce che “entro il 31 dicembre 2012, gli enti non commerciali predispongono o adeguano il proprio statuto, a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, del presente regolamento”. Devono cioè esplicitare nello statuto che le loro attività istituzionali prevedono il divieto di distribuire utili o avanzi di gestione (salvo specifiche eccezioni), eventuali utili o avanzi di gestione vanno reinvestiti nelle attività, e in caso di scioglimento il patrimonio va devoluto ad un altro ente non commerciale che svolge attività analoga.
A stabilire che il termine non è perentorio è la risoluzione 3 del 4 marzo 2013 del Ministero dell’economia – Dipartimento delle finanze che chiarisce anche che la stessa interpretazione vale anche per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti.
Il termine non è perentorio: quindi non ci sono sanzioni per chi adegua o predispone lo statuto dopo il 31 dicembre 2012, e adeguamento o predisposizione non sono automaticamente invalidi solo perché fatti dopo la data fissata.
La risoluzione 3 fornisce anche alcuni brevi chiarimenti su alcune espressioni dell’articolo 3 del decreto 200 quando spiega a quali condizioni le attività istituzionali sono svolte con modalità non commerciali.
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