La determinazione del 17 luglio 2013 della Commissione nazionale per la formazione continua ha chiarito che l’esenzione dall’obbligo formativo Ecm (4 crediti per ogni mese nel quale il periodo di sospensione dell’attività professionale sia superiore a 15 giorni) si applica, come già noto, per congedo maternità obbligatorio, congedo parentale, congedo per adozione e affidamento, congedo retribuito per assistenza ai figli portatori di handicap, richiamo alle armi o servizio di volontariato, ma anche per:
- aspettativa senza assegni per gravi motivi familiari, così come disciplinata dai ccnl delle categorie professionali di appartenenza
- permesso retribuito per i professionisti affetti da gravi patologie, così come disciplinato dai ccnl delle categorie professionali di appartenenza
- assenza per malattia, così come disciplinata dai ccnl delle categorie professionali di appartenenza
- aspettativa per incarico direttore sanitario aziendale e direttore generale
- aspettativa per cariche pubbliche elettive
- aspettativa per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e distacchi per motivi sindacali
La determinazione stabilisce anche l’esonero dall’Ecm per chi frequenta corso di specializzazione universitaria, dottorato di ricerca, master universitario, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica propri della categoria di appartenenza e durante l’esercizio dell’attività professionale.
Sono confermati 4 crediti Ecm per mese ogni mese di tutoraggio ai tutor che svolgono sia formazione pre e post laurea prevista dalla legge e sia attività di tutoraggio all’interno di tirocini formativi e professionalizzanti pre e post laurea sempre previsti dalla legge.
L’obbligo formativo è confermato di 50 crediti all’anno, e di 150 crediti per il triennio 2011/2013, che però possono scendere anche fino a 105 a seconda dei crediti acquisiti nel triennio precedente.
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