Le spese mediche e di assistenza specifica, necessarie nei casi di grave invalidità o menomazione, sono deducibili dai soggetti riconosciuti portatori di handicap grave (articolo 3, comma 3, legge 104/1992).
La certificazione di disabilità rilasciata ai sensi della legge 104/92 è sufficiente a dimostrare che si ha il requisito per fruire della deduzione.
Lo afferma la risoluzione 79/E del 23 settembre 2016 dell’Agenzia delle Entrate.
Ma ai fini della deducibiliitlà delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e
permanente invalidità o menomazione (art. 10, comma 1, lett. b, del Tuir), ricorda la risoluzione, sono considerati “disabili”, sia le persone che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica prevista dalla legge 104, sia coloro che sono stati ritenuti “invalidi” da altre Commissioni.
Diverso è il caso per le persone riconosciute come invalidi civili.
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