Il ministro del lavoro Elsa Fornero ha firmato il decreto che prevede, per l’anno 2011, lo sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, in misura del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita dai lavoratori.
Al momento, lo sgravio è stato reso noto tramite un comunicato stampa del ministero.
Per la fruizione dello sgravio, i contratti collettivi devono essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati presso la Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto. Devono prevedere, inoltre, erogazioni correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale.
Si ricorda che la decontribuzione, finalizzata ad agevolare la contrattazione di prossimità (aziendale e territoriale), è operativa dal 1° gennaio 2008 in via sperimentale per un triennio (2008/2010), nel limite di risorse economiche pari a 650 milioni di euro per ciascun anno.
Come spiega il comunicato stampa, il decreto ministeriale appena firmato dal ministro del lavoro prevede un tetto massimo di applicabilità dello sgravio pari al 2,25% della retribuzione contrattuale percepita dai lavoratori. La stessa misura prevista già per l’anno 2009 e poi elevata al 2,50%.
Nel caso degli Enti Uneba, si tratta delle somme erogate in applicazione degli accordi regionali di produttività operanti in Veneto, Lombardia, Piemonte e Toscana. Senza escludere,in queste come nelle altre regioni, eventuali premi erogati in forza di accordi sottoscritti in sede aziendale.
Introdotta dalla legge 247/2007 (protocollo Welfare), la decontribuzione è stata prorogata per l’anno 2011 dall’articolo 1, comma 47 della legge 220/2010 (legge di stabilità per il 2011), con riferimento ai lavoratori titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nel 2010, a 40 mila euro.
Lo sgravio contributivo opera sulle erogazioni stabilite dai contratti di secondo livello sia a favore dei datori di lavoro che dei lavoratori. Per i primi la misura di sconto è del 25%, per i lavoratori del 100%, ciascuno applicandola sulla contribuzione propria dovuta per legge. La decontribuzione non opera automaticamente, ma in base ad autorizzazione annuale ad opera di apposito decreto che deve fissare la misura massima di sconto (non oltre il 5% della retribuzione contrattuale dei lavoratori) e le modalità applicative.
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vorrei sapere se per l’anno 2012 e’ stato firmato il decreto attuativo per avere la decontribuzione del premio di risultato relativo all’anno 2011 ed erogato nel 2012.
saluti