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Dal 15 settembre le domande per la decontribuzione

L’Inps con circolare n. 82 del 6 agosto 2008 fornisce alcuni chiarimenti e precisazioni sullo sgravio contributivo (previsto dalla legge n.247/2007, articolo 1, commi dal 67 al 70) per il datore di lavoro e per il lavoratore sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello a partire dal 1 gennaio 2008.

Il precedente regime di decontribuzione è stato abrogato dall’art. 1 comma 67 della stessa legge 247.

La circolare 82 riepiloga e chiarisce le modalità per la richiesta dello sgravio rifacendosi al documento che ha stabilito le regole in materia: il decreto interministeriale del 7 maggio 2008

La circolare 82 detta, inoltre, le modalità che i datori di lavoro dovranno seguire per richiedere lo sgravio in questione; le richieste dovranno essere trasmesse esclusivamente per via telematica. Sarà possibile presentare le richieste a partire dalle 15 di lunedì 15 settembre.

Per accedere allo sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali e territoriali, denominati di secondo livello, devono presentare le seguenti caratteristiche:

  • essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, a cura dei medesimi o dalle associazioni a cui aderiscono, presso le direzioni provinciali del lavoro

           *entro 30 giorni dalla data della loro stipulazione

            *oppure, per i contratti stipulati nel periodo compreso tra il l° gennaio 2008 e la data di entrata in vigore del decreto (31 luglio 2008) e non già depositati, entro 30 giorni da quest’ultima data

  • prevedere erogazioni incerte nella corresponsione o nel loro ammontare e correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, innovazione, efficienza organizzativa, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e del suoi risultati. Devono in sostanza costituire un risultato ritenuto positivo dall’azienda, anche se non necessariamente superiore, dal punto di vista quantitativo, al risultato ottenuto in precedenti gestioni

Al fini dell’accesso al beneficio, il decreto precisa che è sufficiente la sussistenza anche di uno solo dei predetti parametri.

Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, i criteri di erogazione da assumere saranno legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.

In ogni caso la domanda dovrà contenere questi dati:

  1. dati identificativi dell’azienda
  2. data di sottoscrizione del contratto di secondo livello aziendale o territoriale
  3. data di avvenuto deposito del suddetto contratto presso la Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente
  4. importo annuo complessivo delle erogazioni che si prevede possono essere ammesse allo sgravio, entro il limite massimo individuale del 3% della retribuzione imponibile, dei lavoratori beneficiari e il numero degli stessi
  5. ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali ed assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo del 25% dell’aliquota a suo carico
  6. ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore
  7. indicazione dell’ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici

Le indicazioni degli importi di cui ai punti 4,5 e 6 vanno riferite a ciascuno degli anni per i quali sono dovute le erogazioni contrattuali.

Infine, l’art. 4 del decreto stabilisce, nel rispetto dei limiti di spesa previsti, i seguenti criteri di priorità per la concessione dello sgravio contributivo:

a) contratti aziendali e territoriali di secondo livello stipulati e depositati alla data del 31.12.2007 i cui effetti si protraggano successivamente alla predetta data, secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda di ammissione

b) contratti aziendali e territoriali di secondo livello stipulati e depositati dal 1° gennaio 2005, secondo l’ordine cronologico di presentazione della domanda di ammissione, considerando prioritariamente la data di stipula dei contratto

Solamente per quanto riguarda i contratti di secondo livello territoriali l’articolo 3 comma 4 del decreto stabilisce che potranno essere previste specifiche modalità operative.

Qui il precedente approfondimento sulla decontribuzione pubblicato su www.uneba.org

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