Quando si assume un lavoratore con un contratto a tempo determinato, è obbligatorio indicare nel contratto il nome del dipendente che il neo-assunto sostituisce?
Ci si riferisce ovviamente ai casi di assunzione per ragione sostitutiva: fatta cioè per sostituire un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto (es. in maternità, malattia, infortunio, aspettativa).
Come segnala in una sua circolare Angelo Moretti di Uneba Lombardia, la Cassazione ha più volte chiarito che “il nominativo del lavoratore sostituito dovrebbe essere obbligatoriamente indicato in contratto nelle realtà aziendali di minore dimensione, mentre nelle realtà produttive con organizzazione più complessa detta indicazione potrebbe anche essere omessa. Tutto questo sempre nel rispetto della chiarezza e puntualità della causale”.
Chiamata a pronunciarsi sul tema, la Corte Costituzionale ha confermato l’orientamento della Cassazione
Con la sentenza n.107 del 22 maggio 2013, la Corte ha affermato che, per i contratti a termine, "il criterio di identificazione personale del lavoratore sostituito risponde a criteri di trasparenza ma che non si può escludere, in realtà aziendali complesse l’individuazione di criteri alternativi, rigorosamente oggettivi, tali da raggiungere lo stesso fine di trasparenza".
Sullo stesso tema, Uneba ha precentemente diffuso un approfondimento su il contratto a termine e il ccnl Uneba 2010-2012: la “deregulation” rispetto alla disciplina nazionale. Lo rimettiamo a disposizione anche nella parte riservata in corrispondenza a questa notizia.
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