Le contestazioni disciplinari devono essere precise.
In particolare “è necessario che dal capo d’incolpazione risultino con certezza non soltanto il fatto addebitato ma, quando si tratta di norme di livello legislativo o regolamentare, e tanto più di norme di livello inferiore, è necessaria, se non l’indicazione precisa della norma violata, almeno una descrizione del fatto tanto precisa da risultarne chiara la sussumibilità sotto una regola determinata.”
Lo scrive la Cassazione nella sentenza 25 maggio 2015, n. 10727, segnalata da Uneba Veneto.
Con quella sentenza la Cassazione ha confermato la sentenza della Corte d’appello che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento di un dipendente fatto da una banca, sia per il ritardo dell’incolpazione che per la sua vaghezza, sia nel linguaggio che nell’indicare le norme che si consideravano violate.
“(…) vaghezze e imprecisioni – si legge nella sentenza della Cassazione – sono incompatibili col principio di sufficienza della contestazione disciplinare, tale da rendere non eccessivamente difficile la difesa dell’incolpato, sia in sede di procedimento intraziendale sia nel successivo procedimento civile”
Con il suo “Manuale disciplinare per l’ente assistenziale” del 2014 Uneba nazionale ha fornito agli enti associati indicazioni precise su come attuare legittimamente le fasi della contestazione e della sanzione disciplinare, in quali casi e con quali garanzie effettuare i licenziamenti per giusta causa soggettiva.
No comment yet, add your voice below!