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Comunicazioni obbligatorie per via telematica

La Finanziaria 2007 (qui il testo completo) prevede una serie di obblighi di comunicazione per il datore di lavoro per quando un rapporto di lavoro si instaura, cioè comincia, e quando si modifica.

Comuncazione per via telematica 

Questi obblighi sono in vigore dall’11 gennaio 2008; dal 1 marzo le comunicazioni devono avvenire per via telematica. Dal 1 dicembre per la provincia di Bolzano.

Costituzione del rapporto di lavoro

La costituzione del rapporto di lavoro deve essere comunicata al Centro per l’impiego il giorno precedente.

L’obbligo riguarda:

  • lavoro subordinato
  • lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa
  • socio-lavoratore di cooperativa
  • associazione in partecipazione

Non vanno invece comunicati:

  • collaborazioni delle professioni intellettuali
  • lavoro autonomo ed occasionale

Variazioni del rapporto di lavoro

Le variazioni relative ai rapporti di lavoro instaurati vanno comunicate entro 5 giorni. Per variazioni si intende:

  • proroga di lavoro a tempo determinato
  • trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato
  • trasformazione da part-time a full time
  • cessazione del rapporto di lavoro

Per le scuole di ogni ordine e grado, sia statali che paritarie, i termini di comunicazione di assunzione, variazione e cessazione sono di 10 giorni (ai sensi dell’art.2 l. 176/2007,  nota del 27.11.2007 del Ministero del Lavoro).

La comunicazione è dovuta anche per colf e badanti, ma non è soggetta all’obbligo della trasmissione telematica.

 

Modulistica

Dovrà essere utilizzata la modulistica ufficiale unificata valida ai fini Direzioni Regionali dell’Impiego, Inps ed Inail. Tutta la precedente modulistica non è più utilizzabile dall’11-1-2008.

 

Dall’11.1.2008 non va più fatta la Denuncia nominativa degli Assicurati (Dna), comunica l’Inail.

 

Chi si occupa delle comunicazioni obbligatorie? 

Sono abilitati ad operare i consulenti del lavoro iscritti all’Albo, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri ed i periti commerciali iscritti all’Albo e che comunichino all’ufficio competente di agire per conto del datore di lavoro.

Sanzioni

La omessa o tardiva comunicazione è sanzionata da 100 a 500 euro.

Per saperne di più 

Qui le pagine web del Ministero del Lavoro dedicate alle comunicazioni obbligatorie.

 

 

 

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