Un unico Codice del Lavoro con 60 articoli brevi, facilmente traducibili in inglese e comprensibili da chiunque, in luogo delle attuali migliaia di pagine:questa è la proposta di legge 1006 “Codice dei rapporti di lavoro. Modifiche al Libro V del codice civile“ (testo del ddl 1006, iter) presentata in Senato da un gruppo di parlamentari tra cui il noto giuslavorista Pietro Ichino. A queste regole secondo i proponenti, verranno via via ad aggiungersi le novità europee, senza particolari procedure di recepimento.
Nella premessa al testo, la proposta Ichino contiene una pesante critica al sistema vigente. L’attuale legislazione, si afferma, ha mancato di superare i numerosi dualismi presenti nel mondo del lavoro:
- lavoratori protetti rispetto a quelli non protetti o poco protetti
- lavoratori regolari rispetto a quelli irregolari
- lavoratori di imprese medio/grandi rispetto a quelli di piccole imprese
- lavoratori del centro-nord rispetto a quelli meridionali
L’attuale sistema protettivo, spiegano gli autori del disegno di legge, è ipertrofico. Mentre un tempo la legge si limitava a generalizzare i risultati salienti della contrattazione collettiva, oggi il modello è invertito: la legge sostituisce o addirittura detta i contenuti della contrattazione, avendo tuttavia ancora in mente un modello di “grande impresa fordista in un mercato sostanzialmente monopsonistico”, oggi totalmente superato nella realtà.
Ciò ha dato luogo ad una stratificazione legislativa definita nel ddl Ichino “alluvionale e disordinata”. L’ esempio tipico di questo fenomeno sarebbe il contratto a termine, oggetto di una serie infinita di normative.
Il legislatore, prosegue il testo, ha inoltre perso di vista un elementare principio di “proporzionalità”. Nel senso che in un eccesso di intendimento protettivo avrebbe lasciato sempre il minor spazio possibile all’autonomia individuale intervenendo a regolamentare minuziosamente ogni minimo aspetto del rapporto di lavoro. Sostanzialmente, si argomenta, esso è animato da diffidenza verso forme di organizzazione del lavoro che, per le loro dimensioni, non hanno in realtà alcuna pericolosità sociale.
Esempio tipico di ciò è il “lavoro intermittente” o job-on-call, introdotto nel 2003 e fatto oggetto di una legislazione considerata di tipo “ostruttivo”.
Viene anche ostacolato e persino posto fuori legge, si sottolinea, l’accordo diretto tra datore e prestatore, che invece ha dimostrato capacità di dare buoni risultati. Ad esempio, il mercato endo-aziendale del tempo di lavoro ha funzionato efficacemente, mentre l’eccesso di pervasività della legge su questa materia ha finito con l’essere incompatibile con le piccole e medie dimensioni aziendali.
L’eccessiva complessità delle norme lavoristiche, ad esempio, avrebbe prodotto un effetto “depressivo” del tutto ingiustificato ed indesiderabile sul lavoro a tempo parziale, e ciò ne spiega la scarsa diffusione.
L’idea del ddl è che serva invece un “corpus” di protezioni essenziali ed universali, facilmente comprensibili da tutti ed applicabili a qualsiasi forma di lavoro; sarà poi lasciato all’autonomia collettiva di fissare ulteriori standard legati alle specificità di settore, di impresa e di collocazione territoriale.
2 Comments
Ichino è un uomo di grande coraggio ancor prima che un esperto (un uomo che rischia la vita per le sue idee). Sono lieto che lo citiate, ma ciò non è sufficiente; le sue idee meritano un Convegno o altra iniziativa ad hoc. Mi viene in mente il messaggio di Biagi, accantonato, dimenticato. Spero che UNEBA possa contribuire a dare a questi esperti la risonanza che meritano.
sono completamente d’accordo, la normativa è sempre più corposa; la tanto dichiarata semplificazione, a mio parere, è solo dichiarata. buon lavoro