Il dipendente che “allunga” il week end con delle giornate di malattia immediatamente prima o dopo il giorno di riposo, e pone in atto questa “tattica” spesso e volentieri, è passibile di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, per la complessiva inadeguatezza della prestazione lavorativa svolta, pesantemente condizionata dalle continue assenze. Anche se non si supera il periodo di comporto.
Così la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 18678 del 4 settembre 2014.
La Cassazione ha accolto la tesi dei legali dell’azienda che hanno evidenziato il malcontento creato tra gli altri dipendenti da tali assenze, che causavano problematiche organizzative.
Le assenze del lavoratore sono state 520 ore nel 1999, 232 nel 2000, 168 nel 2001, 368 nel 2002, 248 nel 2003.
Il licenziamento, argomenta la Cassazione, è legittimo in base all’art. 3 della legge 604/1966 “il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”..
No comment yet, add your voice below!