Dal 1° gennaio 2014, l’Iva nei contratti di appalto stipulati dalle cooperative sociali e dai loro consorzi per le prestazioni rese anche a favore di soggetti disabili fisici, psichici e sensoriali è al 10% e non più al 4%.
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 93/E del 13 dicembre 2013.
Il chiarimento arriva in risposta al quesito presentato da una cooperativa che eroga di prestazioni sanitarie riabilitative – di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 – in favore di disabili fisici, psichici e sensoriali. Si tratta di un ente accreditato che ogni anno stipula contratto con l’Asl di riferimento.
Dopo avere riepilogato l’evoluzione della normativa, l’Agenzia delle Entrate sintetizza così la situazione.
“La Cooperativa Sociale effettua ‘prestazioni sanitarie riabilitative’ di cui al numero 18) dell’articolo 10 del d.P.R. n. 633 del 1972 nei confronti di particolari categorie di soggetti (disabili fisici, psichici e sensoriali); tali categorie di soggetti rientrano tra quelle previste dal numero 27-ter) dell’articolo 10 e, conseguentemente, dal numero 127-undevicies) della parte terza della Tabella A.
Pertanto, alle predette prestazioni la cooperativa istante applicherà:
– l’imposta con aliquota del 10 per cento, ai sensi del più volte citato numero 127-undevicies) della tabella A, parte terza, del d.P.R. n. 633, se rese “in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale” stipulati dopo il 31 dicembre 2013;
– l’imposta con aliquota del 4 per cento, ai sensi del soppresso numero 41-bis) della tabella A, parte seconda, del d.P.R. n. 633 ovvero il regime di esenzione di cui all’articolo 10 dello stesso d.P.R., se rese “in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale” stipulati entro il 31 dicembre 2013.
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potrà estendersi anche a prestazioni di cooperative che gestiscono servizi residenziali in regime di accreditamento con i comuni? grazie